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Notizie Giuridiche

» Mantenimento e adeguamento ISTAT
09/05/2026 - Alessandra E. Di Marco


E' noto che in tutti provvedimenti ove viene statuita una cifra a titolo di mantenimento, sia per il figlio sia anche per l'ex coniuge, compare per legge la dicitura "somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT".

Orbene tale ultima dicitura non è posta a caso nei provvedimenti, ma ha la funzione specifica di adeguare la cifra statuita a titolo di mantenimento alle variazioni del costo della vita.

Tale variazione va calcolata annualmente ed opera in automatico.

Come si applicano e si fanno valere gli adeguamenti ISTAT

L'adeguamento ISTAT è assolutamente automatico, cioè per ottenere il detto adeguamento non è necessario formulare una specifica richiesta alla parte obbligata, in quanto il provvedimento (solitamente una sentenza o un decreto di omologa nel caso di separazione/divorzio consensuale) costituiscono titolo e pertanto il mancato adeguamento automatico permette di potere procedere in via esecutiva ai fini del recupero di dette somme.

Ogni anno la somma statuita andrebbe volontariamente ed automaticamente aggiornata, ed il soggetto obbligato dovrebbe versare una somma maggiorata in relazione appunto agli indici ISTAT.

Il calcolo va effettuato annualmente, a tal fine diversi programmi online forniscono supporto.

Cosa succede se il soggetto obbligato non effettua l'adeguamento automatico

Laddove la parte obbligata non procede ad adeguare la somma statuita annualmente agli indici ISTAT la parte creditrice potrà richiedere tutti gli arretrati, oltre agli interessi maturati e maturandi, relativamente agli ultimi cinque anni, termine di prescrizione sancito dalla legge per la pretesa di detti arretrati.


Avv. Alessandra Elisabetta DI MARCO

393-397084

alessandradimarco@virgilio.it

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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