
La recente sentenza del Tribunale di Taranto offre un'indicazione di particolare interesse per il mondo delle imprese e, più in generale, per tutte le realtà che operano con affidamenti bancari, fidi di cassa e aperture di credito utilizzate per sostenere la gestione ordinaria.
Con sentenza del Tribunale di Taranto, seconda sezione Civile, del 26 febbraio 2026, il giudice ha accolto la domanda proposta in una controversia avente ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, condannando la banca convenuta alla restituzione di € 91.067,99, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e degli oneri di CTU.
La causa traeva origine dalla contestazione di un contratto di conto corrente stipulato nel 1990 e di un contratto di apertura di credito del 1991. La parte attrice, patrocinata dall'avv. Vincenzo Vitale, aveva dedotto, tra l'altro, la nullità o illegittimità delle clausole relative al tasso debitore parametrato agli "usi piazza", alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, alle valute e ad ulteriori spese e competenze applicate nel corso del rapporto.
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la clausola che rinviava agli "usi piazza" per la determinazione del tasso debitore. Il giudice ha ritenuto quel richiamo nullo, perché basato su criteri generici e non preventivamente determinabili. In concreto, questo significa che la banca non può fondare i propri addebiti su formule elastiche o indeterminate.
Altro passaggio decisivo è quello sull'anatocismo. Il Tribunale ha ribadito che, per il periodo anteriore alla disciplina successiva, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è nulla e non può essere giustificata richiamando presunti usi bancari. Anche sotto questo profilo, la sentenza si muove in piena continuità con l'orientamento consolidato che esclude la possibilità di trasformare una prassi bancaria in una regola valida contro il cliente.
Molto importante, per le imprese affidate, è anche il ragionamento sulla prescrizione. La sentenza ricorda che non basta guardare il saldo risultante dagli estratti conto della banca: prima bisogna eliminare tutte le poste non dovute e solo dopo verificare se le rimesse abbiano natura solutoria o meramente ripristinatoria. È un principio fondamentale, perché in molti casi il conto appare passivo solo a causa di addebiti che, una volta espunti, cambiano radicalmente il risultato finale.
Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso deciso a Taranto. Il CTU, recepito dal Tribunale, ha ricalcolato il rapporto applicando il tasso legale agli interessi debitori non pattuiti, escludendo la capitalizzazione, eliminando commissioni e oneri non validamente convenuti e rielaborando il conto per data operazione. Da questo lavoro è emerso un saldo finale a favore del correntista pari a € 91.067,99, oltre interessi legali.
Per le aziende il messaggio è chiaro: quando un'apertura di credito in conto corrente è stata utilizzata per anni, non è affatto scontato che il saldo preteso dalla banca sia corretto. Una verifica seria dei contratti, degli estratti conto e delle clausole applicate può far emergere importi rilevanti non dovuti, soprattutto nei rapporti caratterizzati da fidi, sconfinamenti, commissioni e capitalizzazione degli interessi. La sentenza del Tribunale di Taranto lo conferma con particolare evidenza. Tale decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma conserva un rilievo concreto di particolare importanza per il tessuto imprenditoriale. Essa ricorda che, nei rapporti bancari di lunga durata, la corretta ricostruzione del conto non è un profilo meramente tecnico, bensì il passaggio necessario per ristabilire l'equilibrio contrattuale e garantire effettiva tutela all'impresa.
(avv. Silvia Vitale) (Avv. Vincenzo Vitale)
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