
Dal punto di vista penalistico, la questione centrale riguarda la qualificazione giuridica delle condotte di cyberbullismo nei casi in cui esse abbiano inciso sul processo decisionale della vittima fino a determinarne il suicidio. L'art. 580 c.p. punisce chiunque determini altri al suicidio, rafforzi l'altrui proposito suicidario oppure ne agevoli l'esecuzione.
La giurisprudenza e la dottrina penalistica tendono a ritenere che la reiterazione di comportamenti vessatori online — quali minacce, umiliazioni pubbliche, diffusione di contenuti denigratori o revenge porn — possa integrare una forma di rafforzamento del proposito suicidario, qualora emerga un nesso causale tra la pressione psicologica esercitata e la decisione della vittima di togliersi la vita.
Il cyberbullismo presenta caratteristiche peculiari: l'anonimato relativo degli aggressori, la viralità dei contenuti e la permanenza degli stessi nelle piattaforme digitali. Tali elementi contribuiscono a determinare una pressione psicologica costante sulla vittima, spesso aggravata dalla percezione di una impossibilità di sottrarsi alla pubblica esposizione. In questo contesto, la condotta persecutoria online può assumere una valenza causalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 c.p., purché sia dimostrata la concreta incidenza della stessa sulla formazione o sul rafforzamento del proposito suicidario.

