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» Lavoro irregolare: accesso anche a chi è segnalato al SIS
29/01/2026 - Redazione

È in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione precludere l'accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen per mero ingresso o soggiorno irregolari. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 6 del 2026, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge numero 34 del 2020, nella parte in cui preclude, ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l'accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari.
Secondo la Corte, la norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno. La norma determina, altresì, una disparità di trattamento tra situazioni identiche, perché, da una parte, preclude l'accesso a coloro che siano stati segnalati nel SIS per mero ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen, dall'altra, per converso, consente l'accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.
La Corte ha rilevato, inoltre, che l'attuale disciplina europea del SIS – come ridefinita dal regolamento UE 2018/1861 – impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi, escludendo che la segnalazione sia, di per sé, vincolante o automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno.
Lo Stato cui è richiesto dallo straniero segnalato nel SIS un titolo di soggiorno, infatti, prima di assumere la decisione al riguardo deve consultarsi con lo Stato che ha inserito la segnalazione e valutare in concreto se la presenza dello straniero costituisca una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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