
In caso di diniego o di riconoscimento parziale, il cittadino può proporre ricorso giudiziale mediante il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale². In tale sede, l'onere probatorio grava in larga misura sul ricorrente, il quale deve dimostrare, anche attraverso documentazione specialistica, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è vincolato alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio qualora essa risulti lacunosa o illogica, potendo disporre integrazioni o discostarsene motivatamente³. Ne deriva un importante limite alla discrezionalità medico-legale, a tutela del diritto all'assistenza e alla dignità della persona.
La richiesta di invalidità civile si configura, pertanto, non come mera istanza assistenziale, ma come espressione di un diritto soggettivo pieno, la cui tutela impone rigore procedurale e garanzie effettive.
Note
Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21438.
Art. 445-bis c.p.c.; Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2017, n. 8521.
Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 2018, n. 4533

