
Il recente e tragico evento, un incendio divampato in un locale pubblico a Crans-Montana in Svizzera di proprietà di due cittadini francesi, nel quale, purtroppo secondo le ultime fonti, sono rimasti uccisi e altresì gravemente feriti alcuni cittadini italiani, solleva un'importante questione giuridica circa i limiti spaziali della legge penale italiana e la possibilità per l'autorità giudiziaria nazionale di perseguire i responsabili.
Nello specifico, ci si interroga se e a quali condizioni la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma possa avviare un procedimento penale per i tragici eventi accaduti.
L'ordinamento penale italiano è noto sia governato dal principio di territorialità, sancito dall'art. 6 del Codice Penale, secondo cui la legge italiana si applica a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato . Tuttavia, il legislatore ha previsto una serie di deroghe a tale principio, dettate da esigenze di tutela di interessi nazionali o di cittadini italiani, consentendo in casi tassativi la punibilità di reati interamente commessi all'estero si cfr la recente Cass. Pen., Sez. 2, N. 36905 del 12-11-2025.
Il caso in esame, che vede profilarsi delitti commessi all'estero da cittadini stranieri in danno di cittadini italiani, trova la sua disciplina nell'articolo 10 del Codice Penale, rubricato "Delitto comune dello straniero all'estero".
L'articolo 10 c.p al suo primo comma, stabilisce che uno straniero che commette in territorio estero un delitto a danno di un cittadino italiano è punibile secondo la legge italiana a condizione che si verifichino, cumulativamente, determinati presupposti.
L'apertura di un'indagine da parte della Procura italiana è quindi subordinata alla sussistenza di tali condizioni di procedibilità.
Una volta accertata la sussistenza della giurisdizione italiana, occorre individuare l'autorità giudiziaria territorialmente competente. Poiché il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è regolata dai criteri sussidiari indicati dall'articolo 10 del Codice di Procedura Penale .Il comma 1 di tale articolo stabilisce una gerarchia di criteri di collegamento: il luogo di residenza, di dimora, di domicilio, di arresto o di consegna dell'imputato.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto una norma specifica per i reati commessi all'estero in danno di cittadini italiani. L'articolo 10, comma 1-bis, c.p.p. prevede che, qualora non sia possibile determinare la competenza secondo i criteri del primo comma, "la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma".
Di conseguenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sarebbe l'organo competente a procedere qualora i proprietari francesi non avessero residenza, dimora o domicilio in Italia e non fossero stati consegnati in un'altra circoscrizione giudiziaria del territorio nazionale.
In sintesi, la Procura di Roma potrebbe avviare un'indagine sul grave incendio, ma solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
Solo al ricorrere di tutti questi presupposti, la giurisdizione italiana potrà essere esercitata e la Procura di Roma, in via sussidiaria, potrà legittimamente iscrivere la notizia di reato e avviare le indagini per fare luce sulle responsabilità della tragedia.

