
Il Tribunale di Rimini, con sentenza 4 novembre 2025 n. 419, ha chiarito l'ambito applicativo dell'articolo 12, comma IV-bis, del Dpr 602/1973.
La norma stabilisce che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, mentre ruolo e cartella ritenuti non validamente notificati possono essere contestati solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione.
Gli effetti rilevanti sono quelli previsti dalla disposizione, tra cui:
limitazioni derivanti dal Codice dei contratti pubblici;
verifiche ex articolo 48-bis Dpr 602/1973 nelle riscossioni da parte di soggetti pubblici;
perdita di benefici o agevolazioni nei rapporti con la PA;
incidenza sulle procedure del Codice della crisi d'impresa;
conseguenze su operazioni di finanziamento;
effetti nella cessione d'azienda.
La normativa si applica anche ai procedimenti già in corso.
Il legislatore ha individuato ipotesi tassative in cui la mancata notificazione della cartella giustifica un immediato intervento del giudice, purché il debitore provi un reale interesse ad agire.
L'obiettivo è ridurre il contenzioso legato a impugnazioni tardive, proposte a distanza di molti anni dall'emissione delle cartelle, soprattutto nei casi in cui l'agente della riscossione non abbia intrapreso alcuna attività successiva.
Se la cartella o l'intimazione non sono state notificate oppure lo sono state in modo irregolare, il contribuente dispone comunque di diversi strumenti di tutela:
Impugnazione del fermo o dell'ipoteca, o dei rispettivi preavvisi, anche per far accertare l'inesistenza del credito;
Opposizione all'esecuzione, contestando il diritto dell'ente di procedere forzatamente, purché vi sia almeno un atto equiparabile alla cartella che manifesti l'intenzione di agire;
Opposizione agli atti esecutivi, per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto, vizio che va fatto valere entro venti giorni dal primo atto conosciuto, ai sensi dell'articolo 617 cpc.

