
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38177/2025, ha chiarito che la guida in stato di ebbrezza può essere provata anche senza il ricorso all'etilometro. Elementi come l'alito vinoso, il comportamento incoerente e persino gesti autolesionistici costituiscono indici sufficienti per dimostrare l'alterazione psicofisica del conducente.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per violazione dell'articolo 186, commi 1 e 2, lettera b), del codice della strada, riducendo la pena solo in considerazione dell'incensuratezza.
La condanna: quattro mesi di arresto, ammenda di 1.500 euro e sospensione della patente per un anno.
Secondo le decisioni di merito, l'imputato aveva parcheggiato effettuando una retromarcia sul marciapiede, ostacolando un pedone e reagendo in modo agitato alle sue rimostranze.
All'arrivo della polizia, l'uomo presentava barcollamento evidente e alito vinoso. Gli agenti tentarono di effettuare l'alcoltest, ma per due volte l'interessato non riuscì a soffiare nel boccaglio nonostante le spiegazioni fornite. In seguito si lasciò cadere sul cofano dell'auto di servizio.
Il soggetto venne accompagnato in Commissariato insieme a un amico, il quale riferì che entrambi avevano bevuto circa mezzo litro di birra. Durante il tragitto, i due si dimenarono all'interno della vettura di servizio. Una volta arrivato, l'imputato proseguì con condotte impulsive, tra cui testate contro il muro.
Le condizioni psicofisiche non consentirono l'esecuzione dell'accertamento strumentale: non era in grado di insufflare la quantità minima d'aria per l'etilometro. Nonostante ciò, i giudici ritennero integrato il reato sulla base di molteplici indicatori sintomatici dello stato di alterazione.
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito. L'incapacità dell'imputato di collaborare all'alcoltest, unita agli altri segnali rilevati dagli agenti, ha consentito di superare la soglia prevista dall'articolo 186, lettera b), del Codice della strada.
La Cassazione sottolinea che la mancanza del dato tecnico dell'etilometro non impedisce l'accertamento del reato, quando il quadro complessivo mostra una perdita di lucidità e comportamenti tipici dell'ebbrezza, compresi atti autolesionisti.

