
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 è stata inserita nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025, sancendo l'introduzione del reato autonomo di femminicidio. Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera il 25 novembre, diventerà operativo dal 17 dicembre.
Il testo legislativo, articolato in 14 disposizioni, mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza contro le donne e ad ampliare le tutele delle vittime.
La legge inserisce nel codice penale l'articolo 577-bis, che prevede l'ergastolo per chi provoca la morte di una donna attraverso condotte riconducibili a discriminazione, sopraffazione, possesso o controllo. Rientra nel femminicidio anche l'omicidio commesso come reazione al rifiuto della donna di instaurare o continuare una relazione, o come limitazione delle sue libertà personali.
Il provvedimento amplia l'ambito soggettivo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, introducendo una circostanza aggravante quando le condotte riproducono dinamiche tipiche del femminicidio. È prevista inoltre la confisca obbligatoria dei beni impiegati per commettere il fatto.
La legge inserisce ulteriori aggravanti in altre fattispecie penali qualora la condotta presenti modalità assimilabili al femminicidio.
Sul piano processuale, il tribunale monocratico diventa competente per i maltrattamenti aggravati. Vengono potenziati i diritti informativi della persona offesa nei procedimenti di violenza di genere e si riconosce ai centri antiviolenza e alle case rifugio la possibilità di esercitare i diritti della vittima.
La disciplina sulla custodia cautelare viene resa più rigorosa per assicurare una tutela più efficace.
La legge estende agli orfani di femminicidio le deroghe necessarie per l'accesso agli indennizzi previsti per le vittime di reati violenti.
In ambito di esecuzione penale, i benefici per i condannati per femminicidio e altri reati di violenza di genere sono subordinati a una valutazione positiva della personalità dopo un periodo minimo di osservazione annuale. È inoltre obbligatoria la comunicazione alla persona offesa o ai familiari della vittima deceduta in caso di concessione di misure alternative.
Per i minorenni condannati è prevista una riduzione dei permessi premio.
La legge dedica spazio alla prevenzione, con possibili campagne informative sul legame tra sostanze stupefacenti e aggressioni sessuali, e istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente.
Vengono rafforzati i percorsi formativi per magistrati e personale sanitario.
Le vittime con almeno quattordici anni potranno rivolgersi ai centri antiviolenza senza il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
La disciplina della "registrazione a debito" viene estesa ai provvedimenti esecutivi relativi ai risarcimenti per omicidio aggravato o femminicidio.
Il patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti di reddito, è riconosciuto anche alle vittime di tentato omicidio aggravato e tentato femminicidio.
Una norma di coordinamento chiarisce che ogni riferimento all'omicidio comprende anche il femminicidio, inserito tra i reati per cui va ricostruito il rapporto autore-vittima ai fini statistici.

