
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, con ordinanza del 26 novembre 2025, si è pronunciato sul ricorso di una coppia di genitori contro l'ASL Napoli 3 Sud. Oggetto della controversia era il rimborso delle spese sostenute per trattamenti logopedici del figlio minore.
Al minore era stato diagnosticato un disturbo del linguaggio, che aveva portato alla redazione di un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) già nel 2021 e poi ribadito nel 2023. Nonostante il piano terapeutico fosse stato prescritto, l'ASL non è riuscita a garantire la presa in carico del bambino a causa di liste d'attesa molto lunghe.
Di fronte all'impossibilità di assicurare le cure tempestive tramite il Servizio Sanitario Regionale (SSR), i genitori hanno deciso di agire autonomamente, pagando di tasca propria il trattamento di logopedia presso un centro privato. Le spese anticipate, documentate con fatture, ammontavano a € 900,00.
Nel merito il Tribunale ha affermato che il caso verte sul diritto alla salute, il quale, ai sensi dell'Art. 32 della Costituzione, ha natura di diritto soggettivo perfetto.
A fronte della documentata mancata presa in carico da parte dell'ASL, che non ha garantito un intervento terapeutico tempestivo, il Giudice ha riconosciuto il diritto dei genitori a vedersi rimborsate le spese mediche sostenute per la tutela del figlio minore.
La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie non erogabili dal servizio pubblico deve essere riconosciuto quando sussistono i seguenti criteri: a) le prestazioni devono presentare evidenze scientifiche di un significativo beneficio; b) deve sussistere appropriatezza, che impone una corrispondenza tra patologia e trattamento secondo un criterio di stretta necessità; c) deve essere verificata l'economicità nell'impiego delle risorse.
Nel caso di Stefano (nome di fantasia), il trattamento era stato previsto e ribadito nel PRI, e l'ASL, di contro, non è stata in grado di dimostrare né la presa in carico in propria struttura, né la maggiore onerosità della prestazione svolta privatamente.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti di sottoporre il figlio ai trattamenti riabilitativi previsti dal PRI e ha condannato l'ASL Napoli 3 Sud al rimborso della somma di € 900,00, oltre accessori di legge e al pagamento delle spese legali.
Questa decisione si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato nel distretto campano. Il Tribunale ha infatti citato come precedenti che sanciscono il medesimo principio due sentenze della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro. Tali pronunce confermano che, in presenza di un ritardo ingiustificato del Servizio Sanitario nel garantire le cure previste dal PRI, il diritto del minore a ricevere la terapia prevale, obbligando l'Ente a rimborsare i costi sostenuti privatamente dalla famiglia in via sostitutiva.
Le famiglie di minori con disabilità che intendano far fronte con mezzi propri alle cure non erogate tempestivamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ma successivamente richiedere il rimborso, debbono anzitutto munirsi di un Progetto Riabilitativo Individuale presso le strutture territoriali dell'ASL di appartenenza, avendo cura di inserirsi nelle liste d'attesa di uno o più centri accreditati. Nel caso in cui gli interventi riabilitativi non vengano tempestivamente erogati, possono anticiparne i costi facendoseli documentare con fattura e poi rivolgersi ad un legale di fiducia esperto nella materia per attivare la procedura di rimborso.
Vincenzo Grimaldi è avvocato del foro di Torre Annunziata. Opera nel campo dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare in giudizi inerenti l'attuazione del diritto alla salute. Per contatti: vincenzogrimaldi69@gmail.com


