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Notizie Giuridiche

» Il risarcimento del danno biologico non rientra nell'ISEE
28/11/2025 - Claudia Moretti


Con la sentenza n. 6288 del 2025, la Sezione IX del TAR Campania ha fornito un'importante precisazione in materia di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ribadendo l'illegittimità dell'inclusione, nel calcolo dell'indicatore, delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno biologico.

La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale volto a garantire una valutazione del reddito familiare coerente con la reale capacità economica del nucleo, evitando indebite compressioni dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Il caso: la revoca dell'assegno di cura in seguito a un ISEE errato

Il giudizio trae origine dal provvedimento con cui il Comune di Teano, quale ente capofila dell'Ambito sociale C03, aveva revocato l'assegno di cura riconosciuto al coniuge di un cittadino, basandosi su un'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS e ritenuta erronea.
L'errore derivava dall'inclusione, tra le componenti reddituali o patrimoniali mobiliare, delle somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento per danno biologico.

I ricorrenti hanno contestato la revoca evidenziando la violazione dell'art. 4 del DPCM n. 159/2013, osservando come tali somme:

non siano soggette a tassazione;

non costituiscano reddito in senso tecnico-giuridico;

non possano essere ricondotte alla categoria di "altri componenti reddituali esenti da imposta", espressione riferibile esclusivamente a componenti aventi natura reddituale, e non a risarcimenti derivanti da perdite non reddituali.

La decisione del TAR: la funzione compensativa esclude ogni rilevanza reddituale

Il TAR accoglie integralmente il ricorso, richiamando l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sent. n. 838/2016), secondo il quale il risarcimento del danno biologico e le indennità connesse alla disabilità non possono essere equiparate a reddito.

Secondo il Collegio:

il risarcimento per danno biologico non è volto a remunerare un'attività o a incrementare il patrimonio del beneficiario;

la prestazione ha natura meramente compensativa, poiché destinata a fronteggiare una condizione invalidante che incide sulla capacità reddituale e genera costi aggiuntivi;

l'inclusione nell'ISEE di tali somme determinerebbe una rappresentazione distorta della situazione economica del nucleo familiare.

Da ciò discende l'illegittimità dell'operato dell'INPS, che aveva ricondotto il risarcimento al patrimonio mobiliare.
Il TAR afferma espressamente che lo strumento ISEE non può qualificare come reddito né come patrimonio importi che, per natura, sono finalizzati a compensare una menomazione e non costituiscono ricchezza disponibile.

Gli effetti della sentenza

L'accoglimento del ricorso comporta:

il diritto del coniuge del ricorrente a essere reinserito nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura;

la condanna dell'INPS e del Comune di Teano al pagamento delle spese di lite.

La decisione assume particolare rilievo in un contesto in cui errori di classificazione da parte dell'amministrazione possono incidere in modo significativo sull'accesso a servizi essenziali da parte di persone con disabilità.

Il quadro normativo aggiornato

Il TAR sottolinea, inoltre, che il legislatore è intervenuto nella stessa direzione con il d.P.C.M. n. 13 del 14 gennaio 2025, che modifica l'art. 4 del DPCM n. 159/2013, prevedendo espressamente l'esclusione dal calcolo ISEE dei trattamenti percepiti in condizione di disabilità che non costituiscano reddito ai fini IRPEF.

Si tratta di un recepimento normativo della giurisprudenza amministrativa consolidata, volto a evitare future interpretazioni difformi da parte degli enti erogatori e dell'INPS.

Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Campania ribadisce un principio fondamentale: le somme corrisposte a titolo di risarcimento per danno biologico o come indennità di disabilità non possono essere considerate né reddito né patrimonio ai fini ISEE.
La loro inclusione comporta una valutazione erronea della situazione economica del nucleo e determina un'irragionevole penalizzazione delle famiglie già gravate dalla condizione di disabilità.

La pronuncia, rafforzata dall'evoluzione normativa più recente, costituisce un riferimento essenziale per la corretta applicazione dell'ISEE e per la tutela del diritto di accesso alle prestazioni sociali agevolate.


Avv. Claudia Moretti

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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