
Una vicenda giudiziaria che sembrava segnata si è trasformata in una clamorosa vittoria per un'azienda agricola pugliese. Quello che doveva essere un semplice recupero crediti, con l'emissione del decreto ingiuntivo, da parte di una banca, si è rivelato un boomerang che ha portato alla luce irregolarità bancarie per oltre 137mila euro.
La storia inizia con un decreto ingiuntivo di € 120.919,72 emesso dal Tribunale di Taranto contro l'azienda agricola per il mancato rimborso di due mutui chirografari: uno di 120.000 euro e l'altro di 25.000 euro. Un'ingiunzione che sembrava destinata a chiudere rapidamente la partita a favore dell'istituto di credito.
Ma l'azienda agricola, assistita dallo scrivente avvocato, ha deciso di non arrendersi e ha proposto opposizione, sostenendo che quei mutui erano stati stipulati solo per "consolidare le passività verso la medesima Banca contratte dalla società a causa degli interessi anatocistici e di mora nonché spese e commissioni di massimo scoperto, non dovute".
La mossa decisiva è stata quella di non limitarsi alla semplice opposizione, ma di presentare anche una domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente intrattenuto con la stessa banca. Una strategia processuale che ha permesso di trasformare la difesa in attacco.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale ha svolto un'analisi approfondita del rapporto di conto corrente, scoprendo una serie di irregolarità che hanno ribaltato completamente la situazione:
Commissione di massimo scoperto illegittimaLa clausola contrattuale del 1996 prevedeva la commissione solo "in percentuale senza indicazione del limite del fido", risultando quindi "indeterminata nell'oggetto" e pertanto nulla. Come chiarito dal Tribunale, "la CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la periodicità del calcolo".
Capitalizzazione degli interessi illegittimaIl consulente ha applicato criteri diversi per i vari periodi:
– dal 1996 al 2000: nessuna capitalizzazione per nullità della clausola;
– dal 2000 al 2013: capitalizzazione semplice per mancanza di valida pattuizione;
– dal 2013 al 2016: capitalizzazione trimestrale per esistenza di contratto valido;
– dal 2016 alla chiusura: capitalizzazione semplice per effetto del nuovo art. 120 TUB.
Al termine della consulenza tecnica, il saldo del conto corrente è risultato essere di 137.121,32 euro a favore dell'azienda agricola. Un ribaltamento totale della situazione che ha trasformato un presunto debitore in creditore.
Il Tribunale di Taranto, ha quindi:
– Confermato il decreto ingiuntivo per i mutui (120.919,72 euro) rigettato le censure di nullità, ritenendo validamente determinati i tassi pattuiti; insussistente l'usura, alla luce dei tassi soglia pro tempore vigenti.
– Accertato che, depurando il conto dagli addebiti ritenuti nulli e rideterminando interessi e competenze secondo i criteri di legge, il saldo finale del conto corrente al 31 marzo 2019 risultava positivo per il cliente per 137.121,32 euro.
– Dichiarato la compensazione tra i crediti contrapposti. In pratica, il Tribunale ha stabilito che le parti dovranno procedere a un semplice calcolo matematico per determinare chi debba pagare la differenza a carico del soggetto che risulterà debitore.
La sentenza del Tribunale di Taranto rappresenta un precedente significativo che dimostra l'importanza di una difesa tecnica accurata nei rapporti con gli istituti bancari che può rivelare irregolarità significative, trasformando quello che appare come un debito certo in un credito a favore del cliente. Un risultato che premia la scelta di non arrendersi di fronte a un decreto ingiuntivo e di affidarsi a una strategia processuale articolata e tecnicamente fondata.
La verifica tecnica dei conti correnti, soprattutto di lunga durata, può mettere in luce anni di addebiti illegittimi (anatocismo, CMS indeterminate, capitalizzazioni non pattuite). Tali addebiti, se privi di valida base contrattuale, possono essere azzerati e restituiti ex art. 2033 c.c., fino a trasformare un presunto debitore in effettivo creditore dell'istituto di credito.
In questo caso, una piccola società agricola, partita "schiacciata" da un decreto ingiuntivo, è riuscita – attraverso l'opposizione e la ricostruzione del rapporto di conto – a ribaltare i ruoli: non più solo debitrice, ma creditrice della banca con cui intratteneva da anni il proprio conto operativo.
Avv. Silvia Vitale - Avv. Vincenzo Vitale
STUDIO LEGALE VITALE
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