
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 37783/2025, ha precisato che il deposito materiale degli atti compiuto dopo la chiusura al pubblico dell'ufficio giudiziario è da considerarsi tardivo, con conseguente perdita di efficacia delle misure cautelari collegate.
Il giudice di legittimità ha inoltre chiarito che non hanno alcun rilievo eventuali prassi interne che consentano, di fatto, consegne oltre l'orario stabilito dai regolamenti dell'ufficio.
Resta, tuttavia, la possibilità di richiedere la restituzione nei termini, purché ricorrano condizioni rientranti nel caso fortuito o nella forza maggiore, che dovranno essere valutate dal giudice competente.
La pronuncia richiama l'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui il termine per il deposito degli atti coincide con la chiusura dell'ufficio.
La Corte sottolinea anche che il comma 6-bis – introdotto dalla Riforma Cartabia – consente il deposito fino alle ore 24esclusivamente per gli atti trasmessi per via telematica.
Nel caso esaminato, il deposito era invece avvenuto tramite consegna materiale, circostanza che rende inapplicabile la finestra serale prevista per il telematico.
Il procedimento nasce dal ricorso della Procura contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inefficaci gli arresti domiciliari e il divieto di dimora emessi nei confronti di due indagati per violenza sessuale.
Secondo il Tribunale, gli atti erano stati trasmessi oltre l'orario di chiusura e quindi oltre il termine utile.
La Procura aveva motivato il ritardo con un disservizio elettrico che aveva impedito il deposito telematico, chiedendo la restituzione nei termini.
La Cassazione ha confermato la tardività del deposito e, dunque, la perdita di efficacia delle misure cautelari, ribadendo che la disciplina che consente il deposito fino a mezzanotte riguarda solo il telematico.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nei termini presentata dalla Procura proprio a causa del disservizio tecnico.
Per questa ragione, la sentenza è stata annullata in parte, con rinvio al Tribunale – in diversa composizione – affinché valuti se il problema tecnico costituisca un evento idoneo a giustificare la rimessione in termini e, solo in caso di accoglimento, riesamini il merito delle misure cautelari.

