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Notizie Giuridiche

» Amministratore in prorogatio: reato i prelievi dal conto condominiale
23/11/2025 - Corrado Loscalzo

L'amministratore di condominio che, in regime di prorogatio, effettua bonifici o prelievi dal conto corrente condominiale a proprio favore a titolo di compenso, risponde del reato di appropriazione indebita (Art. 646 cp).
Questa condotta è considerata penalmente rilevante per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia civile che penale.

La prorogatio e il diritto al compenso (aspetto civile)

La premessa fondamentale è che l'amministratore in regime di prorogatio imperii (cioè, l'amministratore il cui mandato è scaduto ma che continua a esercitare i poteri per gli atti urgenti in attesa del subentro del nuovo) non ha diritto ad alcun compenso per le attività svolte in tale periodo, con la sola eccezione del rimborso delle eventuali anticipazioni sostenute (ai sensi dell'art. 1720 c.c. sul mandato).
La Suprema Corte, con ordinanza n. 12120 del 17 maggio 2018, ha chiarito che il permanere dei poteri di gestione per il compimento degli atti urgenti non dà diritto a un compenso ulteriore, perché l'ultrattività del mandato non si estende al rapporto contrattuale di base, che è cessato.

Nullità della delibera assembleare (aspetto civile)

Altro aspetto non da poco, in ordine al piano civile, è la nullità della delibera assembleare che riconosca compensi - maturati e/o ancora da maturarsi - all'amministratore in regime di prorogatio. La volontà assembleare infatti non può superare il disposto normativo. Una delibera che riconosca compensi all'amministratore in regime di prorogatio, sarebbe nulla per contrarietà alla norma imperativa di cui all'articolo 1129, comma VIII, c.c.

La configurazione del reato di appropriazione indebita (aspetto penale)

Quando l'amministratore si auto-liquida un compenso non dovuto, pone in essere un atto che integra il reato di appropriazione indebita.
La ratio giuridica: possesso legittimo con vincolo di destinazione: l'amministratore ha la disponibilità del denaro condominiale (possesso legittimo) in forza del suo incarico (anche se scaduto), ma tale denaro è vincolato al soddisfacimento delle spese comuni e degli obblighi del condominio.
Inversione del titolo del possesso: prelevare o bonificare somme a proprio favore a titolo di compenso non dovuto (perché l'incarico retribuito è scaduto) costituisce una distrazione del denaro dalla sua finalità istituzionale e un'appropriazione uti dominus (come se fosse proprio).


Avv. Corrado Loscalzo

Castellammare di Stabia (NA)

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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