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Notizie Giuridiche

» Procedimento disciplinare del magistrato e insindacabilità dell'errore
21/11/2025 - Cristina Malavolta

L'antefatto: il caso giudiziario confluito nel procedimento disciplinare

L'ordinanza emessa in via cautelare – e poi confermata nel merito - del 06 luglio 2022 sospendeva la decisione dell'Ordine professionale degli Psicologi per il mancato assolvimento dell'iscritta all'obbligo vaccinale, reintegrando la professionista sulla scorta che l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato e la privazione di fonti di sostentamento siano lesivi della dignità dell'individuo. In particolare, le motivazioni ravvisavano una serie di violazioni di norme costituzionali e sovranazionali: l'art. 4 Cost., poiché "la sospensione dall'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro"; l'art. 32 Cost., per mancanza di libero e informato dal momento che nel caso di specie "i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto "militare"", e considerato che "dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi"; nonchè il regolamento europeo n. 953/2021 e la Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/21, sul divieto di discriminazione sul posto di lavoro basate sullo stato vaccinale, evidenziando come i report diffusi dagli istituti di riferimento e la documentazione allegata reperibile anche online "riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali…" e che la lavoratrice "non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute".

Premessa: le contestazioni disciplinari e il Ricorso per Cassazione

L'azione disciplinare, esercitata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 17 maggio 2023, contestava due tipologie principali di illeciti, entrambi connessi al contesto emergenziale nel "periodo Covid-19":

A) Accesso agli Uffici Giudiziari senza Certificazione Verde: veniva contestato al magistrato di aver fatto accesso alTribunale di Firenze il 13 dicembre 2021 in assenza del c.d. Green Pass, violando la normativa speciale di cui all'art. 9 sexies, commi 1 e 3, del D.L. n. 52/2021. Su tale capo d'accusa, la decisione del CSM , pur ritenendo l'illecito integrato nella sua materialità, ha applicato l'esimente della scarsa rilevanza del fatto (Art. 3 bis D.Lgs. n. 109/2006), motivando con il carattere isolato della condotta, le ragioni personali (assistenza ad un parente) e l'assenza di pericolo concreto per la salute pubblica (tampone negativo eseguito lo stesso giorno).

B) Adozione di Provvedimenti Giudiziari con Grave Violazione di Legge: Questo capo era incentrato sull'adozione, da parte della Dottoressa, del decreto cautelare (inaudita altera parte) sopra visto e della successiva ordinanza (del 31 ottobre 2022) che affermava, sulla scorta di documentazione medica e giuridica, il carattere sperimentale del siero vaccinale imposto, e disapplicava il decreto legge n. 44/21 in ordine all'obbligo di Green Pass, ordinando la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica di Roma per quanto di eventuale competenza alla luce di quanto dedotto ed emerso in relazione agli effetti avversi e ai decessi registrati a seguito della somministrazione del vaccino Covid-19.

L'addebito veniva formulato ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettere g), l), ff) del D.Lgs. n. 109/2006, per aver adottato provvedimenti "con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nonché sostanzialmente privi di motivazione". La condotta contestata era motivata: a) dall'aver trascurato ed omesso di confrontarsi con le dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, risalenti ad epoca antecedente alle condotte contestate, che avevano ritenuto l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e auspicato la scoperta di un vaccino da rendere disponibile in tutti gli Stati, nonché con gli atti adottati dal Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute; b) dall'aver messo di valutare la nota del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 19 aprile 2022, che aveva escluso il carattere sperimentale dei vaccini ed aveva richiamato studi scientifici internazionali sulla sicurezza e sull'efficacia degli stessi; c) dall'aver trascurato ed omesso di confrontarsi con l'ampia letteratura scientifica, reperibile anche sulla rete internet, nonché con gli atti che le autorità istituzionali, nazionali ed europee, preposte al settore avevano adottato, garantendo anche la farmacovigilanza ed il costante monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini.

Tutte procedure che sono state successivamente contestate e smentite, come dimostrato da studi e dichiarazioni recenti.

Ciononostante, il CSM ha ritenuto integrata la responsabilità della Collega ravvisando che i provvedimenti si basavano su valutazioni personali di questioni tecniche complesse in contrasto con la dottrina scientifica autorevole, sconfinando nel "diritto libero" e nell'arbitrarietà, rilevando in particolare, la manifesta errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dunque l'uso errato della nozione di "fatto notorio" e del principio iudex peritus peritorum.

Ritenendo la decisione del tutto illegittima, il Giudice proponeva ricorso in Cassazione, sollevando plurime contestazioni.

Le argomentazioni difensive

La Parte ha dunque proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati anche in una memoria difensiva. In breve, si evidenziava: i) che i rapporti, utilizzati ai fini della decisione perché pubblicati nei siti delle autorità sanitarie istituzionali, erano stati citati anche dal Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nella ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 12 settembre 2022 n. 118, espressamente richiamata nella motivazione dell'ordinanza cautelare; ii) che gli studi scientifici indicati nel capo di incolpazione, in quanto condotti da soggetti in conflitto di interessi, non godono di un eguale grado di affidabilità e sono stati in parte contraddetti dalla casa produttrice e dalla stessa AIFA, quanto all' idoneità del vaccino ad impedire il contagio e alla mancanza di assoluta sicurezza; iii) non può integrare illecito disciplinare la condotta del magistrato che decida di discostarsi da un orientamento giurisprudenziale, seppure maggioritario, e motivi il diverso convincimento con argomentazioni giuridiche; iv) la Sezione Disciplinare ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla parte nel procedimento cautelare, valorizzata nelle motivazioni del decreto e dell'ordinanza, nonché quella depositata dall'incolpata ed ha acriticamente ritenuto attendibili gli studi scientifici richiamati nel capo di incolpazione, riferibili a soggetti che, in ragione dei rapporti diretti o indiretti con le imprese produttrici dei vaccini, si trovavano in una situazione di conflitto di interessi, tale da minare l'attendibilità delle conclusioni esposte.

Le motivazioni

Le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo della congruità e logicità e non può rifare la valutazione scientifica del fatto, rivelandosi inammissibili le censure che tendono a sollecitare un giudizio sulla asserita pericolosità e sull'inefficacia della vaccinazione, hanno ristretto l'analisi al confine tra insindacabilità e responsabilità disciplinare.

Richiamando il principio consolidato secondo cui l'attività di interpretazione e valutazione dei fatti (Art. 2, c. 2 D.Lgs. 109/2006) non genera responsabilità disciplinare, ritengono che la sentenza impugnata si sia discostata dai suddettiprincipi.

Tuttavia, riconoscono che "non vi è dubbio che la decisione adottata di disapplicare l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 e di autorizzare l'esercizio della professione di psicologa a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale, non possa essere ritenuta corretta e conforme a diritto, alla luce degli orientamenti, formatisi in epoca successiva all'adozione dei provvedimenti qui in rilievo, della giurisprudenza costituzionale". "Nondimeno, l'errore commesso non è tale da integrare la contestata responsabilità disciplinare, perché non presenta quei caratteri, di cui sopra si è dato conto, che devono ricorrere affinché l'errore medesimo possa dirsi frutto di ignoranza e di negligenza inescusabili e, in quanto tale, esulante dall'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2".

In altre parole, l'insindacabilità viene meno quando l'errore è conseguenza di scarso impegno, approssimazione, diligenza limitata o comportamento del tutto arbitrario, idoneo a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. L'errore deve essere grave e idoneo a rivelare ignoranza e negligenza inescusabili, traducendosi in una "violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata" o nello "sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero".

Venendo, perciò alla contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la S.C. sottolinea che i provvedimenti della magistrata si basavano su considerazioni di tipo tecnico e scientifico sull'efficacia e sicurezza dei vaccini, le quali esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 115 c.p.c., che riguarda solo l'accertamento di fatti storici. La Corte ribadisce che il giudice, in quanto iudex peritus peritorum, può fare ricorso a conoscenze specialistiche o studi e ricerche personali senza disporre di una C.T.U., purché l'obbligo motivazionale sia correttamente adempiuto.

Nella specie, l'ordinanza cautelare depositata il 31 ottobre 2022 svolge una serie di considerazioni basate su studi scientifici per lo più depositati in giudizio dalla parte privata, richiamati anche in altre decisioni di merito citate nella pronuncia.

In conclusione, pur riconoscendo che i provvedimenti adottati dal giudice fiorentino non erano condivisibili, in quanto aderivano a un orientamento scientifico minoritario senza una disamina analitica delle ragioni per disattendere l'orientamento opposto (in particolare quello istituzionale), le Sezioni Unite sanciscono che:

• L'errore commesso rileva sul piano della correttezza tecnico-giuridica della decisione, avrebbe giustificato l'impugnazione del provvedimento, ma non è tale da integrare responsabilità disciplinare, in presenza di una analitica e dettagliata motivazione, la quale non stravolge il principio iudex peritus peritorum. L'errore non presentava i caratteri di "gravità e inescusabilità" richiesti dalla fattispecie di illecito. Non si è trattato, in sostanza, di un atto abnorme o totalmente arbitrario.

• Anche l'errore relativo alla disapplicazione dell'Art. 4 D.L. n. 44/2021 (obbligo vaccinale) – pur essendo stato smentito successivamente da Corte Costituzionale e Corte di Giustizia UE – è stato ritenuto un errore tecnico-giuridico che non fuoriesce dall'ambito del giuridicamente opinabile, data la lunga argomentazione, esplicitata nei provvedimenti, sulla violazione della Carta di Nizza.

Da ultimo, i motivi circa l'applicazione dell'esimente nell'aver ritenuto integrato l'illecito di accesso senza Green Pass, sono stati rigettati, confermando la legittimità della normativa e, dunque, della contestazione, ed il riconoscimento della "scarsa rilevanza", respingendo la tesi per cui la normativa violasse il principio di non discriminazione o il regolamento europeo sulla privacy.

In conclusione, la Dottoressa è stata assolta dall'accusa relativa ai provvedimenti giudiziari.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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