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Notizie Giuridiche

» Quando l'impronta non basta
20/11/2025 - Umberto Mendola

La sentenza del Tribunale di Palermo n. 3485/2025 è un esempio paradigmatico di come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" operi concretamente nel sistema articolato del processo penale conducendo all'assoluzione dell'imputato nonostante la presenza di elementi probatori apparentemente significativi ma dato fondamentale: la mancata datazione del rilascio delle impronte latenti.

Il procedimento riguardava un soggetto accusato di furto in abitazione aggravato dall'uso di violenza sulle cose e dal concorso di persone, commesso nel 2014 a Palermo.

L'elemento probatorio centrale: l'impronta digitale

Il cuore dell'accusa si fondava su un elemento apparentemente decisivo: un'impronta digitale rinvenuta su una bomboletta spray all'interno dell'abitazione della vittima.

L'analisi dattiloscopica, condotta dalla Polizia Scientifica attraverso il sistema AFIS, aveva accertato la corrispondenza dell'impronta con quella dell'imputato 100%, riscontrando diciannove punti caratteristici per forma e posizione.

Il rilievo di impronte digitali dell'imputato su oggetti pertinenti al reato costituisce, secondo plurime pronunce giurisprudenziali, prova sufficiente di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo.

Analogamente, la Cassazione ha precisato che il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza in assenza di una contraria dimostrazione circa l'esistenza di ragioni diverse per le quali le impronte potevano essere state rinvenute sull'oggetto.

Il ragionamento del Tribunale: dubbio ragionevole e insufficienza probatoria

Il Tribunale di Palermo, in sentenza ha accolto la tesi della difesa coadiuvata dallo scrivente criminologo che ha dimostrato che la durata di un'impronta sull'alluminio come in caso concreto, potesse permanere da zero a 15 anni all'interno di un'abitazione.

Concludeva il criminologo che la relazione della Polizia scientifica non era stata in grado di datare l'impronta non potendo quindi collocare con certezza la presenza dell'imputato sulla scena del crimine! Il principio affermato con questa sentenza è fondamentale perché dimostra come la mera presenza dell'impronta non fosse sufficiente a superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il giudice ha preso atto che "nessuna certezza è emersa nel corso del procedimento sulla circostanza che l'impronta papillare dell'imputato possa essere stata lasciata dallo stesso al momento del furto nell'abitazione della persona offesa".

La motivazione ha posto l'attenzione su un elemento cruciale: "Residua, infatti, un ragionevole dubbio sulla circostanza che l'impronta papillare potrebbe anche essere stata lasciata dall'imputato sulla superficie della bomboletta spray in altro luogo che non sia l'abitazione della persona offesa, e poi portata nell'abitazione di quest'ultima".

È stato osservato che non si potesse escludere la possibilità che la bomboletta — e quindi l'impronta — fosse stata collocata nell'abitazione della persona offesa in circostanze precedenti e indipendenti dal fatto criminoso, anche alla luce della vicinanza geografica tra i soggetti coinvolti e delle frequentazioni dell'imputato nella medesima area cittadina.

Questa considerazione assume particolare rilevanza quando si consideri che l'imputato, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, abitava all'epoca del furto nello stesso quartiere della città in cui era ubicata l'abitazione della persona offesa e accompagnava spesso la propria madre a fare la spesa. Ed infatti, la motivazione valorizza dunque un'ipotesi alternativa razionale, e non meramente congetturale, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il dubbio deve fondarsi su elementi logicamente desumibili dagli atti (Cass. pen., sez. un., n. 30328/2002, Franzese).

Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio

Il caso illustra perfettamente l'applicazione del principio sancito dall'art. 530 comma 2 c.p.p., secondo cui "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della verifica della colpevolezza secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato deve essere inconfutabile e non meramente rappresentativa di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza; il dubbio deve riferirsi ad elementi sostenibili, dotati di razionalità e desunti dai dati acquisiti al processo, non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.

L'insufficienza dell'istruttoria dibattimentale

Il Tribunale ha inoltre rilevato che "dall'istruttoria dibattimentale è anche emerso che non è stata effettuata alcuna attività tendente ad accertare la datazione dell'impronta predetta". Questa lacuna investigativa ha contribuito a rafforzare il dubbio sulla riconducibilità temporale dell'impronta al momento del fatto criminoso.

La sentenza evidenzia come "non sono stati dedotti dalla pubblica accusa ulteriori elementi utili per provare che l'imputato si sia stato l'autore del furto", sottolineando l'assenza di un quadro probatorio completo e convergente che potesse superare la soglia della certezza processuale.

La decisione: assoluzione con formula piena

Il dispositivo della sentenza ha accolto le conclusioni della difesa e del criminologo nel richiedere l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. per non avere commesso il fatto.

La formula assolutoria adottata - "per non aver commesso il fatto" - rappresenta la più favorevole tra quelle previste dall'ordinamento, indicando che il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova della riferibilità della fattispecie incriminatrice all'imputato.

È fondamentale approntare una istruttoria completa e approfondita che non si limiti al mero accertamento tecnico-scientifico ma indaghi anche gli aspetti temporali e contestuali che possono incidere sulla valutazione probatoria. La mancanza di accertamenti sulla datazione dell'impronta e l'assenza di ulteriori elementi di riscontro hanno contribuito a determinare l'insufficienza del quadro accusatorio.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tutela i diritti dell'imputato e che richiede sempre una valutazione critica e penetrante degli elementi probatori, anche quando questi appaiano prima facie convincenti. Il principio dell' in dubio pro reo trova così piena applicazione, confermando che nel processo penale è preferibile assolvere un colpevole piuttosto che condannare un innocente.

L'elevato valore probatorio delle impronte digitali, ne circoscrive comunque l'efficacia quando il dato tecnico-scientifico non sia assistito da un contesto probatorio convergente o presenti margini di ambiguità logica. Il caso conferma che la prova scientifica, per quanto rigorosa, non può surrogare l'assenza di un quadro indiziario completo e deve sempre integrarsi con elementi idonei a escludere scenari alternativi plausibili. La sentenza ribadisce, in definitiva, la natura garantista del giudizio penale: il dubbio, quando fondato e non meramente ipotetico, conserva una funzione dirimente e impone l'assoluzione.


Umberto Mendola

Criminologo forense Ph.D autore di bestseller europei e saggi scientifici

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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