• Richiesta Consulenza Legale

  • Should be Empty:
  • Tariffe

Notizie Giuridiche

» Concordato: omologa valida anche con una sola classe favorevole
22/11/2025 - Redazione

Omologa anche senza la maggioranza delle classi

Il Tribunale di Brindisi chiarisce che il concordato in continuità può essere omologato anche quando la maggioranza delle classi non approva la proposta. È sufficiente il consenso di una sola classe "interessata", cioè di creditori che riceverebbero una soddisfazione almeno parziale rispettando l'ordine delle prelazioni.

Il caso deciso dal Tribunale di Brindisi

Con la sentenza n. 72/2025, il tribunale ha omologato un concordato approvato solo da quattro classi su quindici. Decisivo è stato il voto positivo della classe "interessata", l'unica che, applicando la graduazione delle prelazioni, avrebbe comunque ricevuto un recupero economico.

Non è invece necessario il voto favorevole di una classe "pregiudicata", ossia quella che, per effetto del piano, subirebbe un trattamento peggiorativo rispetto alla regola della priorità assoluta.

Il significato della "golden class"

L'articolo 112, comma 2, del Codice della crisi non richiede un assenso proveniente da creditori penalizzati. Basta che la proposta sia sostenuta almeno da una classe che, in ipotesi di liquidazione, sarebbe stata soddisfatta su parte del valore, inclusa la porzione eccedente quello liquidatorio.

Fa eccezione il caso delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali: in questo specifico ambito, il loro voto è valido solo se espresso positivamente e non per effetto di conversione tramite cram down.

Il chiarimento normativo introdotto dal Dlgs 136/2024

Il legislatore ha precisato che il riferimento alla "mancanza" contenuto nell'articolo 112, comma 2, riguarda esclusivamente l'assenza della maggioranza delle classi. Ciò significa che tale maggioranza è sufficiente ma non indispensabile: l'omologa può derivare anche dal solo voto della golden class.
Resta, però, non espressamente definito il criterio con cui individuarla.

Il contributo della Direttiva UE 1023/2019

Secondo il tribunale, il considerando 54 della direttiva europea fornisce la chiave interpretativa: la classe decisiva può essere quella "interessata" oppure, se previsto dal diritto interno, quella "pregiudicata".

Poiché il legislatore italiano ha scelto espressamente la prima opzione, il potere di determinare l'esito della procedura spetta alla classe destinata a un soddisfacimento almeno parziale secondo le regole della prelazione, escludendo così i creditori maltrattati dal ruolo decisionale.

La conclusione del Tribunale

In Italia, per l'omologa del concordato in continuità è sufficiente il voto positivo di una classe "interessata". La maggioranza delle classi non è necessaria e non occorre il consenso delle classi "pregiudicate".

[Fonte: www.studiocataldi.it]

Altre materie su cui è possibile richiedere una consulenza legale online:
Il team degli avvocati di consulenza legale on-line.it può rispondere ai vostri quesiti anche nelle seguenti materie:
Proprietà e diritti reali - diritto del lavoro - obbligazioni e contratti - appalti - locazioni - fallimento e altre procedure concorsuali - diritto penale.
Per qualsiasi altra materia inviate in ogni caso la vostra richiesta. Il nostro è un team multidisciplinare.
Rassegna Stampa
Una rassegna stampa giuridica che raccoglie le notizie dai principali siti di informazione giuridica.
Discussioni Giuridiche
Le ultime discussioni dai newsgroup dedicati al mondo del diritto.