
Il Tribunale di Brindisi chiarisce che il concordato in continuità può essere omologato anche quando la maggioranza delle classi non approva la proposta. È sufficiente il consenso di una sola classe "interessata", cioè di creditori che riceverebbero una soddisfazione almeno parziale rispettando l'ordine delle prelazioni.
Con la sentenza n. 72/2025, il tribunale ha omologato un concordato approvato solo da quattro classi su quindici. Decisivo è stato il voto positivo della classe "interessata", l'unica che, applicando la graduazione delle prelazioni, avrebbe comunque ricevuto un recupero economico.
Non è invece necessario il voto favorevole di una classe "pregiudicata", ossia quella che, per effetto del piano, subirebbe un trattamento peggiorativo rispetto alla regola della priorità assoluta.
L'articolo 112, comma 2, del Codice della crisi non richiede un assenso proveniente da creditori penalizzati. Basta che la proposta sia sostenuta almeno da una classe che, in ipotesi di liquidazione, sarebbe stata soddisfatta su parte del valore, inclusa la porzione eccedente quello liquidatorio.
Fa eccezione il caso delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali: in questo specifico ambito, il loro voto è valido solo se espresso positivamente e non per effetto di conversione tramite cram down.
Il legislatore ha precisato che il riferimento alla "mancanza" contenuto nell'articolo 112, comma 2, riguarda esclusivamente l'assenza della maggioranza delle classi. Ciò significa che tale maggioranza è sufficiente ma non indispensabile: l'omologa può derivare anche dal solo voto della golden class.
Resta, però, non espressamente definito il criterio con cui individuarla.
Secondo il tribunale, il considerando 54 della direttiva europea fornisce la chiave interpretativa: la classe decisiva può essere quella "interessata" oppure, se previsto dal diritto interno, quella "pregiudicata".
Poiché il legislatore italiano ha scelto espressamente la prima opzione, il potere di determinare l'esito della procedura spetta alla classe destinata a un soddisfacimento almeno parziale secondo le regole della prelazione, escludendo così i creditori maltrattati dal ruolo decisionale.
In Italia, per l'omologa del concordato in continuità è sufficiente il voto positivo di una classe "interessata". La maggioranza delle classi non è necessaria e non occorre il consenso delle classi "pregiudicate".

