
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35233/2025, precisa che il reato di oltraggio richiede la percezione dell'offesa da parte di soggetti esterni alla funzione svolta. Se l'espressione denigratoria rimane confinata tra pubblici ufficiali impegnati nello stesso atto, manca la proiezione esterna della condotta, elemento essenziale per integrare la fattispecie prevista dall'articolo 341-bis del Codice penale.
Secondo la Corte, ciò che qualifica l'oltraggio non è l'attacco personale al singolo agente, ma la lesione del prestigio dell'amministrazione. Questa lesione si verifica soltanto quando l'offesa raggiunge un pubblico di terzi, in grado di rifletterla sull'immagine della funzione esercitata. La semplice presenza di altri pubblici ufficiali non basta, poiché essi operano nell'ambito della medesima attività istituzionale.
Il procedimento nasce da un alterco seguito alla contestazione di una violazione al codice della strada. Dopo una discussione iniziale, il confronto prosegue all'interno degli uffici, dove l'interessato insiste per l'annullamento del verbale, arrivando a scontri verbali e a un contatto fisico con l'operatore. Durante l'intero episodio non erano presenti cittadini, ma solo personale impegnato nella stessa funzione.
Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto integrato l'oltraggio. La Cassazione annulla la condanna, rilevando che l'offesa non era stata percepita da soggetti estranei all'atto, con conseguente assenza dell'elemento tipico della "presenza di più persone".
La Suprema Corte chiarisce che il reato richiede un contesto comunicativo capace di esporre l'offesa alla collettività. Non è sufficiente la gravità delle parole pronunciate: occorre che la condotta sia percepita da persone che non partecipano al procedimento o all'attività amministrativa in corso. In mancanza di questa esternalità, la lesione resta confinata nella sfera interpersonale e non coinvolge il prestigio dell'istituzione.
In questo modo, la giurisprudenza delimita il campo di applicazione dell'articolo 341-bis, evitando che esso diventi uno strumento di tutela personale del funzionario.
La decisione richiede ai giudici di merito una verifica puntuale del contesto:
quali persone erano presenti;
se fossero coinvolte nell'atto d'ufficio;
se l'offesa fosse effettivamente percepibile da soggetti terzi.
La presenza di altri agenti o impiegati non integra la condizione della "pluralità di persone", poiché questi non rappresentano il pubblico cui la norma fa riferimento.
L'orientamento potrebbe ridurre le contestazioni per oltraggio ai casi in cui l'offesa raggiunge un pubblico effettivo. Il prestigio della funzione, afferma la Cassazione, si realizza nel rapporto con la collettività: solo quando la condotta offensiva diventa visibile all'esterno si produce la lesione che giustifica la risposta penale.

