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Notizie Giuridiche

» Il testamento di persone non vedenti
18/11/2025 - Elisabetta Mura

La Legge n. 18/1975, denominata "Provvedimenti a favore dei ciechi", all'art. 1 stabilisce che, una persona non vedente, sia per cause congenite che sopraggiunte, è pienamente capace di agire a livello giuridico, salvo che sia stata dichiarata inabilitata o interdetta ai sensi degli articoli 414, 415 e 416 del Codice Civile.

Aspetto interessante da considerare rispetto gli atti recepiti dal notaio. Infatti, dottrina e giurisprudenza concordano prevalentemente sul fatto che la Legge n. 18 del 1975 non si applichi agli atti notarili, considerando che l'intervento del notaio, unito alle misure di tutela già previste dalla legge notarile, offra garanzie adeguate per i ciechi.

Tuttavia, una minoranza della dottrina propone un'interpretazione volta a integrare le diverse normative (Legge sui ciechi, Legge notarile e Codice Civile), ritenendone la compatibilità. E' oggetto di dibattito il tema della possibilità per una persona non vedente di essere assistita da un "partecipante", come previsto dall'art. 3 della Legge n. 18/1975, nella redazione del proprio testamento.

La dottrina prevalente nega tale possibilità, data la natura personale e intima dell'atto testamentario. Relativamente alla possibilità dei non vedenti di fare testamento, è necessario tenere conto delle differenti forme testamentarie previste dal nostro ordinamento.

In primo luogo, non vi sono ostacoli al fatto che una persona non vedente, capace di sottoscrivere, possa redigere un testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile. La cecità, infatti, non è considerata un impedimento a tale forma testamentaria.

In relazione al testamento segreto, l'art. 604, ultimo comma del Codice Civile, e l'art. 2 della Legge sui ciechi, sanciscono l'impossibilità per chi non è in grado di leggere di avvalersi di questa tipologia testamentaria.

Il testamento pubblico è invece accessibile ai ciechi, come previsto dall'art. 609, ultimo comma del Codice Civile, purché siano presenti i necessari testimoni.

Occorre inoltre distinguere tra le situazioni in cui la persona non vedente sappia o meno sottoscrivere. Se egli è in grado di firmare, non vi sono problemi. Qualora invece non sia possibile sottoscrivere e si scelga di applicare la Legge sui ciechi anche agli atti pubblici notarili, sarà necessario provvedere alla presenza di due ulteriori assistenti indicati dal testatore stesso. In tal caso, occorrerà riportare nel documento la menzione "impossibilitato a sottoscrivere" accompagnata dalla specifica ragione dell'impedimento, in linea con l'art. 603 secondo comma del Codice Civile e l'art. 51, comma secondo n. 10 della Legge Notarile. Se la persona non vedente fosse, inoltre, muta, sorda o sordo-muta, sarà obbligatoria la presenza di quattro testimoni qualificati ai sensi dell'art. 605 del Codice Civile e dell'art. 50 della Legge Notarile.

Una questione ulteriore riguarda i soggetti ciechi che possono apporre solo un segno di croce. È dibattuto se il crocesegno rappresenti un obbligo o una semplice facoltà. Secondo una prima interpretazione basata sull'applicazione della Legge sui ciechi agli atti pubblici, tale segno diventerebbe obbligatorio per la validità dell'atto. In alternativa, adottando un approccio volto a garantire parità di condizioni rispetto agli altri contraenti, il crocesegno rappresenterebbe una facoltà e non un vincolo. Ai sensi dell' art. 4 della Legge n.18/1975, il testatore dovrebbe dichiarare di non poter firmare nelle forme ordinarie specificandone il motivo e attestando di poter apporre solo il crocesegno. In questa ipotesi sarebbe obbligatoria la presenza di due assistenti aggiuntivi.

D.ssa Elisabetta Mura

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[Fonte: www.studiocataldi.it]

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