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Notizie Giuridiche

» Violenza sessuale e "consenso libero e attuale": quali novità?
15/11/2025 - Andrea Cagliero

La modifica proposta

Il 12 novembre 2025, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo di modifica dell'art. 609 bis c.p., in tema di violenza sessuale. L'attuale versione verrà sostituita dal seguente testo: "Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

La novità consiste sostanzialmente nell'introduzione di un nuovo comma 1 e, in particolare, dell'inciso "senza il consenso libero e attuale", così meglio adeguandosi alla linee tracciate dalla Convezione di Istanbul del 2014, in tema di violenza di genere, che all'art.36 prevede che: "il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto".
La modifica in esame mirerebbe a coprire le zone grigie non codificate dalla vigente disciplina, "colpevole" di comminare una pena solo in caso in cui siano provate la violenza e la minaccia ovvero l'induzione all'atto sessuale mediante l'abuso di condizioni di inferiorità o vulnerabilità, senza considerare esplicitamente il punto nevralgico che differenzia l'atto lecito da quello delittuoso: il consenso.
Ma è davvero così" L'Italia è davvero così arretrata su un tema così delicato"

La versione vigente dell'art. 609 bis c.p. e i chiarimenti della giurisprudenza

Come anticipato, attualmente la norma così recita: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Il dato letterale, ad una primissima battuta, sembrerebbe in effetti ignorare il consenso della vittima, punendo solo atti commessi con violenza o approfittando di una serie di circostanze che impediscano alla persona offesa di opporsi all'abuso. In altre parole, la disciplina corrente chiederebbe alla parte lesa di provare una delle situazioni descritte, in assensa delle quali la condotta non sarebbe sanzionabile pur mancando il consenso. Ma a ben ragionare, così non è.
La prima considerazione da fare è che l'atto sessuale, come qualunque azione umana, rientra nell' ampio alveo della sfera di autodeterminazione dell'individuo, pertanto esso può essere compiuto solo in due modi: spontaneamente e in totale libertà; indotto da fattori esterni che influiscono sulla libertà d'azione e, quindi, di scelta della persona. In tal senso, la corrente disciplina prevede tutte le condotte che possono minare la libertà di autodeterminazione della vittima: violenza; minaccia; induzione per mezzo di abuso di autorità o delle condizioni di inferiorità della vittima; inganno.
Per definizione, il consenso esclude tutte le sopracitate circostanze. Ed esso è sempre il centro delle vicende giudiziarie, soprattutto laddove la sussistenza delle violenze (in tutte le loro espressioni) non sia palese.
Dunque, la giurisprudenza ha sempre sottolineato come il consenso debba sussistere in modo inequivocabile, non potendo il soggetto agente addurre giustificazioni per non essersene accertato.
Così, ad esempio: " La nozione di violenza non è limitata alla esplicazione di energia fisica, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo" (Cass. Pen., n.40443/2006; conf. Cass. Pen., n.6643/2010; "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.609 bis c.p., non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo" (Cass. Pen., n.6340/2006) ; "La violenza idonea ad integrare il delitto è anche quella che induce la vittima in uno stato di soggezione, disagio o vergogna sì che ella si determina ad assecondare le richieste del proprio abusatore per evitare danni maggiori" (Cass. Pen., 42993/2015); "Nei rapporti coppia di tipo coniugale non ha valore di scriminante il fatto che la donna non si opponga palesamente quando è provato che l'autore, per violenze e minacce precedenti poste in essere ripetutamente nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito agli atti sessuali" (Cass. Pen., 16292/2006); "Il reato si concretizza sia nella violenza in senso stretto, sia nella intidimidazione psicologica in grado di comportare la coazione della vittima agli atti sessuali, sia anche agli atti di libidine subodoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso" (Cass. Pen., 9399/2021).
Ed ancora, specificamente in tema di consenso: "in tema di violenza sessuale, costituendo il dissenso della persona offesa un elemento costitutivo, sia pure implicito, della fattispecie, l'errore su di esso rileva come errore di fatto, sicché incombe sull'imputato l'onere di fornire la prova del relativo assunto" (Cass. Pen, n.3326/2021). E per quel che concerne l'attualità del consenso: "Il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale, sicché la manifestazione del dissenso, che può anche essere implicita, può intervenire in itinere, escludendo la liceità del compimento dell'atto sessuale" (Cass. Pen., 21273/2018).

Conclusioni

A modesto parere di chi scrive, le sopracitate sentenze (i cui principi sono sostenuti unanimemente da tutte le altre pronunce sul tema) provano come l'interesse primario del Giudice è sempre stato - e sarà sempre, per ovvie ragioni -il consenso libero e attuale della persona offesa, e il ragionamento sulla natura e modalità della violenza, dell'abuso o dell'induzione rimangano consequenziali ad esso.
Sia chiaro: lodevole e assolutamente meritevole di pregio la presa di posizione della politica criminale che, con la modifica proposta, vuole ufficialmente mettere in primo piano il concetto del "consenso", ma, da un punto di vista prettamente tecnico giuridico, non sembra apportare concrete novità né negli elementi costitutivi del reato né nelle modalità di valutazione dei fatti e delle prove da parte di Tribunali e Corti nazionali.
Per converso, c'è il rischio che l'opinione pubblica - quantomeno quella parte non avvezza a tematiche giuridiche - si convinca erroneamente, come già è successo dopo l'intervento di un esponente politico sul tema, che sarà necessario dotarsi di un apposito modulo di consenso informato prima di consumare un rapporto con il partner.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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