
IL DDL Concorrenza approvato dal Senato il 29 ottobre e ora in discussione alla Camera, potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso per gli operatori telefonici, a discapito della tutela sostanziale, attualmente prevista per i consumatori.
Attualmente, l'operatore telefonico che intende modificare le condizioni contrattuali, ha l'obbligo di comunicarlo all'utente, con congruo periodo di tempo, in maniera chiara e trasparente. L'utente, preso atto della decisione unilaterale dell'operatore, ha la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto.
A tal proposito si precisa che il consumatore, può valutare se accettare le modifiche economiche prospettate, oppure, in caso contrario, può decidere di cessare il contratto e/o migrare l'utenza verso altro operatore. Attenzione però, per poter recedere senza incorrere in penali o costi aggiuntivi, l'utente deve dare comunicazione per iscritto, seguendo le modalità e le tempistiche indicate, obbligatoriamente, nella comunicazione dell'operatore.
Allo stato attuale, appunto, le norme sanciscono chiaramente che le tariffe telefoniche possono essere aumentate solo dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Inoltre, come anticipato in precedenza, la modifica deve essere comunicata con un congruo periodo di tempo e in maniera chiara. Per di più, deve rispettare il principio della simmetria. Vale a dire che le tariffe non devono solo aumentare col crescere dell'inflazione ma, dovrebbero anche diminuire proporzionalmente quando scende l'inflazione.
Pertanto, quando l'operatore decide di aumentare le tariffe esiste, per il consumatore, il diritto del recesso gratuito. Invero, la nuova normativa, se approvata, permetterà ai gestori di aggiornare automaticamente le tariffe in base all'andamento dell'inflazione, senza che l'azienda debba chiedere autorizzazioni o giustificare gli aumenti.
L'introduzione dell'adeguamento automatico elimina di fatto il diritto al recesso gratuito. Gli aumenti tariffari legati all'inflazione, infatti, verrebbero "normalizzati" e integrati come elemento strutturale del contratto, non più come eccezione giustificata. Ciò comporterebbe aumenti costanti senza che il consumatore possa decidere se accettarli o meno!
Altra modifica oggetto di discussione del Ddl Concorrenza è relativa ai dati di portabilità delle numerazioni da un operatore all'altro. Le nuove disposizioni, infatti, consentono agli operatori di utilizzare i dati degli utenti, non solo per scopi tecnici al fine di assicurare la corretta migrazione delle linee telefoniche, ma anche con finalità commerciali, previa acquisizione del consenso dell'interessato.
Ciò permetterà alle compagnie telefoniche di mettere, nuovamente, in atto pratiche di telemarketing aggressive e invasive, a discapito dei consumatori che rischiano di vedersi tempestare di telefonate promozionali.
Se approvato definitivamente, l'emendamento al DDL Concorrenza cambierebbe profondamente la normativa attualmente vigente. Mettendo a dura prova la concreta tutela a favore dei consumatori, costruita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), contro gli abusi delle compagnie telefoniche.
Avv. Antonella Bua
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