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Notizie Giuridiche

» Indennità di accompagnamento: la Cassazione equipara la "supervisione continua" all'aiuto permanente
02/11/2025 - Antonio Accadia

La Svolta Giurisprudenziale e il Nuovo Principio di Diritto

L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28212 del 23 ottobre 2025 (R.G. n. 11373/2022) rappresenta un punto di svolta fondamentale nel contenzioso previdenziale relativo al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso degli eredi di un beneficiario, cassando con rinvio la sentenza del Tribunale di Macerata, e ha stabilito un principio di diritto che amplia significativamente la tutela per le persone con ridotta autonomia deambulatoria.

La controversia verteva sull'interpretazione del requisito previsto dall'art. 1 della Legge n. 18/1980 , che subordina il diritto all'indennità all' "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore". Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata, in sede di giudizio di rinvio, aveva negato la retrodatazione del beneficio per un periodo specifico, ritenendo che la condizione di "deambulazione con appoggio e supervisione continua" non integrasse il requisito dell'aiuto permanente. Il giudice di merito aveva adottato l'interpretazione restrittiva, tipica dell'INPS, secondo cui l'aiuto permanente è necessario solo in caso di totale incapacità fisica a muovere gli arti.

La Cassazione, accogliendo l'unico motivo di ricorso , ha censurato l'errore di diritto del giudice del merito e ha stabilito un principio chiaro : la "supervisione continua" nella deambulazione equivale all' "aiuto permanente di un accompagnatore", richiesto dall'art. 1 della Legge n. 18/1980.

Il Principio Giuridico: La Vigilanza Costante Previene il Danno

La motivazione della Suprema Corte si fonda su un'analisi dettagliata del concetto di autonomia. La Corte ha chiarito che la necessità di "supervisione continua" implica che l'attività (la deambulazione) non può essere compiuta in autonomia. Il concetto di autonomia, ai fini della legge, non è solo la capacità motoria di muovere i passi, ma la capacità di svolgere l'attività in condizioni di sicurezza e senza la costante vigilanza altrui.

La Corte ha sottolineato inoltre che tale necessità non era episodica, bensì continua, configurando quindi quel carattere di permanenza richiesto dalla norma. La vigilanza costante diventa, per il disabile, la forma essenziale dell'aiuto.

Questo principio si basa sul dato clinico fondamentale : un certificato medico del 2013 evidenziava una condizione di "andatura a piccoli passi e necessità d'aiuto per l'elevato rischio di cadute (...). Si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti". Similmente, la CTU del 2014 aveva rilevato che "la deambulazione era molto cautelata, avveniva "con base allargata, con l'aiuto di appoggi e supervisione continua".

L'ordinanza fornisce indicazioni essenziali per le future valutazioni medico-legali e per il contenzioso , in particolare sulla rilevanza del rischio individuale di caduta. L'elemento centrale che legittima l'equiparazione è il rischio individuale. La patologia non deve necessariamente impedire l'atto motorio in sé, ma deve renderlo intrinsecamente pericoloso per l'incolumità della persona (ad esempio, per l'elevato rischio di cadute). L'aiuto, in questo scenario, è finalizzato a prevenire il danno, non solo a sostenere.

Impatto Cruciale sull'Accertamento Sanitario INPS

Il principio stabilito dalla Cassazione ha un impatto diretto e cruciale sulle modalità di accertamento sanitario condotte dalla Commissione Medica dell'INPS. Ecco come il concetto di "supervisione continua" modifica il processo di valutazione medico-legale:

Cambio di Prospettiva: Dalla Capacità Fisica alla Sicurezza Funzionale

Prima della Sentenza di Cassazione n. 28212/2025, la Commissione Medica tendeva a valutare in modo restrittivo: se il richiedente riusciva a muovere i passi, anche con l'ausilio di un bastone o in modo lento e faticoso, l'indennità veniva spesso negata, sostenendo l'assenza di una totale "impossibilità di deambulare".

Dopo la Sentenza:

  • Il Focus sulla Sicurezza sposta l'attenzione dalla mera capacità fisica di camminare alla possibilità di deambulare in sicurezza. La Commissione dovrà riconoscere che, se il soggetto non può muoversi senza la presenza costante di qualcuno pronto a intervenire per prevenire una caduta, non è autonomo.
  • La Vigilanza è equiparata all' Aiuto Permanente. La Commissione deve ora considerare la necessità di vigilanza costante come una forma di "aiuto permanente di un accompagnatore" (il requisito di legge). L'accompagnatore non deve necessariamente sorreggere il disabile passo dopo passo, ma deve essere fisicamente presente e pronto a intervenire attivamente.

Irrilevanza della Scala di Barthel e Autonomia Residua

La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l'indennità di accompagnamento si basa su requisiti alternativi.

  • Requisito 1 (Deambulazione): Impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
  • Requisito 2 (Atti Quotidiani): Necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

La giurisprudenza precedente (spesso a livello di Tribunale) negava l'indennità basandosi sulle scale di valutazione della residua autonomia funzionale (come l'Indice di Barthel) , se queste indicavano una parziale capacità di svolgere gli atti quotidiani.

Dopo la Sentenza:

  • La Corte ribadisce che i due requisiti per l'indennità (la deambulazione assistita oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani) sono alternativi.
  • L'Irrilevanza della Residua Autonomia : la valutazione della residua autonomia funzionale secondo strumenti come la Scala di Barthel (che misura l'autonomia negli atti quotidiani come mangiare, lavarsi, vestirsi) non può essere utilizzata per negare il diritto se è accertato il requisito della deambulazione insicura che richiede supervisione continua. Si tratta di requisiti distinti: l'autonomia negli atti quotidiani non esclude, né incide sulle conclusioni raggiunte, il diritto per la deambulazione. Basta che sussista uno solo dei due requisiti.

Strategie per il Contenzioso e la Certificazione Funzionale del Medico

La "supervisione continua" o "vigilanza costante" necessaria durante la deambulazione è da considerarsi equivalente all'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. I punti rilevanti sanciti dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 28212/2025 sono i seguenti:

  • Principio Riconosciuto: Chi ha bisogno di una "supervisione continua" è, a tutti gli effetti giuridici, incapace di deambulare autonomamente.
  • Motivazione: La necessità di supervisione costante dimostra che la persona non può muoversi in condizioni di sicurezza a causa dell'elevato rischio di cadute, e quindi la sua autonomia funzionale è compromessa.
  • Prova Richiesta: È sufficiente che la paura o il rischio oggettivo di cadere sia attestato in modo dettagliato da un certificato medico.

In pratica, la Cassazione ha messo nero su bianco che "necessità di aiuto" e "supervisione continua" sono concetti equivalenti quando l'obiettivo è garantire l'incolumità del disabile durante gli spostamenti.

Utilizzo Pratico per l'Avvocato Previdenzialista

Questa ordinanza fornisce uno strumento potente in sede di ricorso giudiziale e nella redazione delle note critiche alla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU):

  • Focalizzazione sul Rischio: È cruciale evidenziare e far trascrivere dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) i termini "supervisione continua", "elevato rischio di cadute", "andatura cautelata" o equivalenti, anche in presenza di una residua capacità motoria.
  • Impugnazione dell'Interpretazione Restrittiva: L'avvocato può far valere il principio della Cassazione contro quelle perizie o sentenze che interpretano restrittivamente l'aiuto permanente come mero supporto fisico.
  • Contestazione dell'Uso Improprio delle Scale: Si può contestare l'uso della Scala di Barthel o di altre scale di autonomia funzionale per negare il beneficio, ribadendo la natura alternativa dei requisiti di legge.

Certificazione Funzionale del Medico per l'Indennità di accompagnamento

Per allinearsi a questo principio e massimizzare le possibilità di ottenere l'indennità, il Certificato Medico Introduttivo (rilasciato dal Medico Curante e trasmesso telematicamente all'INPS) deve essere compilato con estrema cura, focalizzandosi sulla mancanza di autonomia funzionale.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025) impone al medico di andare oltre la descrizione clinica e di certificare l'impatto funzionale della patologia, evidenziando come la mancanza di una supervisione costante impedisca al richiedente di vivere una vita sicura e autonoma, segnando un passo significativo, equiparando la "supervisione continua" alla condizione di "incapacità di deambulare autonomamente" ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Il medico deve attestare in modo chiaro e dettagliato una delle due condizioni alternative previste dalla Legge n. 18/1980, ora interpretate alla luce della nuova giurisprudenza:

1.Impossibilità di Deambulare Autonomamente (Interpretazione Ampliata - "persona impossibilitata a deambulare").

il paziente non è in grado di camminare autonomamente e ha bisogno dell'aiuto di un'altra persona per muoversi. Il certificato dovrebbe superare la descrizione di una mera difficoltà e concentrarsi sulla pericolosità dello spostamento senza assistenza.

Punti Chiave utili da Inserire (o simili):

  • Diagnosi Funzionale: Descrivere la patologia e le sue conseguenze sulla motilità.
  • Rischio di Cadute: Indicare esplicitamente un "elevato e continuo rischio di cadute" (o "instabilità posturale grave", "sindrome vertiginosa non controllata", ecc.) durante la deambulazione.
  • Necessità di Vigilanza: Dichiarare che il paziente "necessita di supervisione continua e/o aiuto permanente di un accompagnatore in tutti gli spostamenti e trasferimenti".
  • Specificità: Evitare termini generici. Ad esempio, non solo "deambulazione ridotta", ma "deambulazione incerta e a piccoli passi, incompatibile con l'autonomia per l'alto rischio infortunistico senza vigilanza costante".

2. Incapacità di Compiere gli Atti Quotidiani della Vita ("persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita")

Questa opzione si applica quando la disabilità non consente di svolgere in autonomia le attività essenziali della vita, indipendentemente dalla capacità di deambulare.

Punti Chiave da Inserire (o simili):

  • Dichiarazione Esplicita: Attestare che la persona "non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita" (es. alimentarsi, vestirsi, lavarsi, igiene personale, gestione farmaci, ecc.).
  • Requisito della Continuità: Sottolineare la "necessità di assistenza continua" e non occasionale o limitata, per garantire lo svolgimento sicuro di queste attività essenziali.
  • Specificità Funzionale: Descrivere le limitazioni precise, ad esempio, "incapacità di vestirsi/svestirsi senza aiuto per ridotta mobilità arti superiori" o "necessità di preparazione e somministrazione dei pasti per deficit cognitivo".

In conclusione, la sentenza impone alle Commissioni Mediche di adottare un approccio più solidale e funzionale, dove la protezione e l'incolumità del disabile prevalgono sull'interpretazione letterale e restrittiva della norma sulla deambulazione.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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