
Come ci conferma la dottrina in materia, l'atto solenne di volontà di disporre dei propri beni, è avallato dalla scritturazione manuale da parte del testatore, che non deve essere supportato da alcun mezzo meccanico o da mano terza.
Il legislatore quindi, indicando che il testamento olografo deve essere scritto di pugno dal testatore, conferisce indirettamente al tratto scrittorio un diretto collegamento identificativo e personale del tratto di un determinato soggetto.
L'attenzione quindi che si pone in una analisi grafologica che ha per oggetto un testamento olografo è la corrispondenza tra il tracciato scritto del de cuius con la datazione della scheda testamentaria.
Volontà che può essere revocata con una successiva scheda testamentaria, che spesso e volentieri diventa oggetto di rilievo e verifica, quando le due volontà risultano contrastanti.
Per questo motivo, in sede di parere o di CTP, prodromica a un contenzioso, è da porre a fondamento la massima della Suprema Corte, secondo la quale, la validità del testamento olografo esige, così come indicato dall'art.602 Cod.Civ, affinchè la scheda testamentaria sia valida, che non solo l'autografia del testo, ma anche la sottoscrizione e la data apposta, siano autografe, poiché interventi di terzi, di qualsivoglia entità e tipo, inficiano la genuinità dell'atto nella sua totalità.
Con la Sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, del 9 aprile 2025 n. 9319, è stato stabilito che la presenza di una parte eterografica in una scheda testamentaria compromette il requisito fondamentale dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo. Inoltre, non assume rilevanza la conformità del contenuto della scheda alla volontà del testatore, poiché l'intervento di una terza mano rappresenta un'alterazione della personalità, del tratto grafico e dello stile abituale del testatore. Tale intervento condiziona l'accertamento di ulteriori circostanze, come lo scopo dell'intervento esterno o la corrispondenza tra quanto scritto e la volontà del de cuius, elementi che finiscono per compromettere i principi fondamentali di semplificazione e chiarezza, pilastri essenziali del testamento olografo.
Con tale sentenza si è quindi confermato l'orientamento per cui è da considerarsi nullo, per difetto di autografia, il testamento olografo per mano guidata, così come comporta la nullità della scheda testamentaria l'alterazione della data per opera di terzi (Cass. 31322/2023).
In situazioni di forte dubbio, è quindi consigliabile l'intervento di un Avvocato che possa, in via preliminare, interpellare un professionista come il grafologo forense, affinché si possa procedere all'esame dell'autografia della scheda testamentaria, attività che necessariamente deve essere supportata da scritture comparative autografe dell'autore del testamento olografo.
Dr.ssa Elisabetta Mura
GRAFOLOGO FORENSE
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