
Ormai è confermato. Nella legge di bilancio 2026, nell'art. 23 c. 1, è stata prevista anche la tanto attesa rottamazione quinquies, che offre la possibilità di sanare tutti i carichi pendenti in Agenzia Entrate e riscossione dal 2000 al 2023.
La legge di bilancio 2026, nel suo art. 23 delinea i confini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevedendo che: "I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora".
Dovranno dunque essere versate, a rate, le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Non saranno ricompresi nella definizione agevolata, i carichi affidati all'agente della riscossione derivanti da accertamento.
Il pagamento delle somme determinate in base alla richiesta di definizione agevolata, potrà essere versato in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In quest'ultimo caso saranno dovuti inoltre gli interessi al tasso del 4% annuo.
Sempre nel medesimo articolo, c. 6, vengono definite le condizioni di accesso.
Viene precisato che il debitore, nella richiesta di definizione agevolata: "indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi".
Inoltre, viene precisato nel c. 8 che: "Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare …, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5" ovvero con apposita dichiarazione da presentare ad Agenzia entrate e riscossione entro il 30 aprile 2026.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, si produrranno i seguenti effetti:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

