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Notizie Giuridiche

» Il tempo dell'illecito
29/10/2025 - Aldo Andrea Presutto

La fine dell'illecito eterno

Per lungo tempo, la mancata emissione della fattura era considerata un illecito permanente, suscettibile di produrre conseguenze disciplinari anche a distanza di anni. Questa interpretazione alimentava un senso di incertezza tra gli avvocati, soprattutto per coloro che operano in regime forfettario o che non sono soggetti agli obblighi IVA. La sentenza n. 162/2025 segna una svolta significativa: il Consiglio Nazionale Forense stabilisce che l'illecito disciplinare si prescrive con il termine utile per la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il compenso è stato percepito, fissando così un limite oggettivo e misurabile alla responsabilità disciplinare.

Il nuovo confine temporale: la dichiarazione dei redditi

Il cambiamento introdotto dalla sentenza non è meramente tecnico. Quando un avvocato percepisce un compenso e non emette fattura, fino ad oggi la minaccia disciplinare poteva protrarsi in maniera indefinita. Ora, invece, il termine ultimo per dichiarare quel reddito diventa il riferimento concreto per la decorrenza della prescrizione. Ad esempio, se un compenso viene percepito nell'aprile del 2025, il termine per la dichiarazione dei redditi scade il 31 dicembre 2026, data a partire dalla quale inizia a decorrere la prescrizione disciplinare. In questo modo, il principio di certezza trova applicazione pratica e l'avvocato può pianificare con chiarezza la propria regolarizzazione fiscale.

La ratio della pronuncia: proporzionalità e realtà professionale

La decisione del CNF si fonda su un principio di proporzionalità: l'illecito disciplinare non può estendersi oltre ciò che è effettivamente rilevante ai fini della violazione. L'avvocato ha l'obbligo di emettere la fattura entro dodici giorni dal pagamento della prestazione e di registrarla entro il quindicesimo giorno del mese successivo. La violazione costituisce illecito disciplinare, ma soltanto fino al termine fissato dalla dichiarazione dei redditi. Questo approccio tutela il diritto di difesa, evita contestazioni su fatti remoti e introduce una gestione più sostenibile della responsabilità deontologica, allineando la disciplina alla realtà quotidiana della professione.

Il superamento dei precedenti orientamenti

In passato, la decorrenza della prescrizione era collegata a termini generici, come la scadenza della dichiarazione IVA o la fine della conservazione dei documenti fiscali. Tali criteri si sono rivelati inadeguati: non tutti gli avvocati, in particolare i contribuenti forfettari, sono tenuti alla dichiarazione IVA, e la semplice conservazione dei documenti non riflette l'evento concreto dell'illecito. La sentenza n. 162/2025 supera questi approcci, ancorando il dies a quo al termine utile per la dichiarazione dei redditi. La responsabilità disciplinare viene così calcolata in modo coerente e proporzionato, misurando il tempo dell'illecito sull'evento concreto: la mancata dichiarazione del compenso.

Implicazioni pratiche per l'avvocato contribuente

La pronuncia produce effetti immediati e concreti: l'avvocato acquisisce certezza sui tempi di responsabilità disciplinare, riducendo il rischio di contestazioni su fatti remoti o difficilmente documentabili. La professione diventa più sostenibile, poiché le regole sono chiare e misurate senza sacrificare la correttezza fiscale. È importante ricordare che le sentenze penali della Corte di Cassazione, come la n. 48578/2016 e la n. 36387/2019, pur trattando la responsabilità penale per omessa dichiarazione fiscale, confermano che la condotta si perfeziona con la scadenza della dichiarazione dei redditi, ma non incidono direttamente sulla disciplina CNF. Esse, tuttavia, offrono un utile punto di riferimento concettuale, rafforzando la logica che ha guidato il Consiglio.

Verso una deontologia fiscale misurata e sostenibile

La sentenza n. 162/2025 segna un cambio di paradigma: non si punisce più l'avvocato "per sempre". La legge stabilisce limiti chiari e misurabili, garantendo il diritto di difesa e ristabilendo l'equilibrio tra obblighi professionali e libertà del professionista. La deontologia fiscale non è più una minaccia senza tempo; ha ritrovato un calendario, una misura, una logica. Per l'avvocato, questo significa poter lavorare con certezza e responsabilità, sapendo che la legge accompagna il suo agire con chiarezza: e questo, in fondo, è giustizia.

Nota scientifica

La pronuncia aderisce all'impostazione già affermata da CNF, sent. n. 65/2025, e si discosta dai precedenti orientamenti basati su criteri documentali o IVA. Il dies a quo della prescrizione disciplinare è ora ancorato al termine utile per la dichiarazione dei redditi, offrendo un riferimento certo e coerente con la normativa fiscale. Le sentenze Cass. pen. n. 48578/2016 e n. 36387/2019 offrono spunti interpretativi sul perfezionamento dell'illecito fiscale, pur distinguendo chiaramente responsabilità penale e disciplinare.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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