
 
 Invero, il nulla-osta, è un atto endo-procedimentale, come da dottrina di diritto amministrativo predominante, che consiste nell'apposizione da parte del dirigente di una sorta di autorizzazione esplicita alla successiva liquidazione e pagamento con determina, del quantum da corrispondente alle pubbliche assistenze oo.dd.vv.
In poche parole, il nulla osta è il risultato dei controlli "sanitari" ed "amministrativi" sulla documentazione prodotta dalle associazioni attestante il servizio reso come sopra indicato.
Più in particolare, i controlli "sanitari" riguardano la cifratura e campionatura dei farmaci e vaccini, la loro corretta conservazione a noma di legge secondo i protocolli ministeriali su temperatura, sacche, contenitori isolanti etc.. e infine sulla scadenza del lotto vaccinale.
Idem per i campioni di sangue e i farmaci approvati dal'A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) e dal Ministero della Salute secondo gli standard di tutela dei livelli di assistenza primaria al cittadino definiti dal Piano Sanitario Nazionale, quale cornice di legalità indefettibile dei Piani Sanitari Regionali (P.S.R.) adottati dalle singole regioni.
I controlli, invece, "amministrativi" attengono a tutto ciò che concerne i documenti di trasporto dei farmaci, vaccini e campioni di sangue, che devono contenere dati ben precisi quali numero di emo-componenti, numero di ampolle, numero di farmaci e loro scadenza.
Altresì i controlli riguardano se i tabulati sono firmati e contengono le indicazioni dei destinatari, l'importo ai fini della fatturazione in base ai chilometri percorsi ed al numero totale di trasporti, nonché l'obbligatorietà che il mezzo utilizzato dalle associazioni di volontariato pubbliche assistenze deve essere dotato di certificato di sanificazione, assicurazione R.C. non scaduta, carta di circolazione regolarmente emessa dalla Motorizzazione Civile.
Proprio per questo, il nulla osta in definitiva, sulla scorta dei controlli descritti, assurge al rango di parere vincolante, che permette di procedere ai successivi pagamenti dei rimborsi spettanti alle oo.dd.vv., poiché il dirigente preposto ai controlli è un pubblico ufficiale sanitario che ai sensi dell'art. 357 c.p. certifica all'esterno dell'ente pubblico ASP, il contenuto ufficiale dei provvedimenti che autorizzano o negano i pagamenti in vista della regolarità e legittimità dei controlli svolti.
Ne consegue che vale nella specie quanto indica il codice civile ex art. 2700 c.c.,: "l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso..." tanto delle dichiarazioni in esso contenute quanto della provenienza da un soggetto qualificato che agisce in nome e per conto della pubblica amministrazione che emette il provvedimento finale.
Ne consegue che,per ovvi motivi, il dirigente nell'apporre il nulla osta oltre a certificare i propri controlli ed il loro relativo esito, attesta anche la veridicità del contenuto degli stessi e quindi assume in sé la responsabilità civile, contabile, penale ed amministrativa ex art. 28 Costituzione.
Pertanto, il nulla-osta risulta essere necessario affinché terzi, titolari di posizioni di interessi legittimi oppure di interessi diffusi sulle prestazioni sanitarie legate al funzionamento delle Case di Comunità Hub pilota, non ostacolino l'attività della pubblica amministrazione.
Spesso e volentieri, accade invero che ignoti con denunce, esposti, dichiarazioni fallaci, perché caduche di prove legali, mettono in risalto responsabilità e "presunti" danni erariali per mancata certificazione dei controlli a mezzo di nulla-osta, la cui apposizione è di fondamentale importanza per la corretta eseguibilità del provvedimento finale di liquidazione.
  Dott. Antonino Miceli, Funzionario ASP e Avvocato
Dott. Antonino Miceli, Funzionario ASP e Avvocato


