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Notizie Giuridiche

» Riqualificazione del fatto e contraddittorio obbligatorio: la svolta della Cassazione
17/10/2025 - Aldo Andrea Presutto

Con la sentenza n. 33679/2025, depositata il 13 ottobre (sotto allegata), la Corte penale di legittimità ha qualificato come abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP senza attivare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto. Si tratta della prima applicazione sistemica dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che impone al giudice di coinvolgere il pubblico ministero prima di modificare l'imputazione. La pronuncia segna un passaggio decisivo: il potere di riqualificare il fatto non può più essere esercitato unilateralmente, ma è subordinato alla partecipazione delle parti, trasformando l'udienza preliminare in una sede di legittimità dialogica. Il presente contributo si propone di analizzare la natura dell'abnormità strutturale, il superamento della giurisprudenza precedente, le implicazioni sistemiche e pratiche della nuova disciplina, e le conseguenze per il ruolo del GUP e la tutela delle garanzie difensive.

Evoluzione normativa e ratio dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p.

Prima della riforma, l'art. 423 c.p.p. non prevedeva obblighi specifici di contraddittorio: la giurisprudenza ammetteva al GUP una certa discrezionalità nella modifica della qualificazione del fatto, sempre entro i limiti dell'imputazione e dei diritti di difesa.

Il comma 1-bis impone ora la convocazione preventiva del pubblico ministero, facendo del contraddittorio una condizione vincolante di legittimità. La Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 sottolinea che il contraddittorio serve a evitare "eventi anomali", come la riqualificazione ex officio nel decreto, e a garantire un oggetto processuale corretto sin dall'instaurazione del giudizio, valorizzando la funzione dialogica dell'udienza preliminare. La ratio della norma consiste nel rafforzare la trasparenza, la prevedibilità dell'accusa e l'effettività del diritto di difesa, in piena coerenza con i principi costituzionali e con l'art. 6 CEDU.

La nozione di riqualificazione del fatto

Per riqualificazione giuridica del fatto si intende l'attività con cui il giudice modifica il titolo di reato o la qualificazione normativa senza alterare il nucleo fattuale della contestazione. Tale potere, pur essendo giudiziale, non può più essere esercitato unilateralmente, ma solo nel rispetto del contraddittorio preventivo, che costituisce una condizione imprescindibile di legittimità.

Natura giuridica dell'abnormità strutturale

La Corte distingue tra abnormità strutturale e funzionale. L'abnormità strutturale si verifica quando l'atto è adottato in carenza di potere legale, mentre quella funzionale riguarda atti validi ma inefficaci.

La sentenza richiama anche la distinzione tra carenza di potere in astratto e in concreto (Sezioni Unite: El Karti, Scarlini, Ksouri, Toni). Nel caso in esame, il GUP ha esercitato un potere previsto (riqualificazione), ma in una forma non consentita (senza contraddittorio), configurando carenza di potere in concreto, che integra un'abnormità strutturale.

La Corte ritiene che il decreto che dispone il giudizio sia abnorme sotto il profilo strutturale quando modifica la qualificazione giuridica del fatto senza attivare il contraddittorio previsto dall'art. 423, comma 1-bis, c.p.p., esercitando un potere non consentito dalla legge.

Giurisprudenza nazionale e sovranazionale e superamento orientamento

La sentenza n. 33679/2025 segna un punto di rottura rispetto all'orientamento precedente, che ammetteva la riqualificazione giuridica del fatto anche senza contraddittorio. La Corte afferma che, dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p., tale potere è subordinato a modalità procedurali vincolanti. Il nuovo assetto normativo prevale sulla soluzione giurisprudenziale preesistente, come già anticipato dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022.

A livello sovranazionale, la Corte EDU, nella sentenza Drassich c. Italia (2007), aveva stabilito che ogni variazione dell'imputazione deve essere prevedibile e oggetto di contraddittorio, a tutela del fair trial.

Il caso concreto e i profili processuali

Il GUP di Reggio Calabria aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. senza attivare alcun contraddittorio, modificando la qualificazione del fatto originariamente contestato. La Cassazione ha accolto il ricorso del PM, annullando il decreto senza rinvio e qualificandolo come abnorme strutturalmente.

La declaratoria di abnormità non si limita a censurare un vizio formale, ma incide sull'intero assetto del procedimento. Il decreto è tamquam non esset, e la regressione processuale imposta dalla sentenza è funzionale al ripristino della legalità.

La sentenza evidenzia anche un profilo di criticità sistemica: l'esclusione dell'aggravante avrebbe determinato la perdita della competenza distrettuale, con necessità di trasmissione degli atti al Tribunale di Locri. La mancata declinazione ha generato una stasi processuale, con incertezza sull'ufficio del PM competente per il dibattimento, rafforzando ulteriormente la qualificazione dell'atto come abnorme.

Competenze distrettuali e rischio di stasi processuale

L'effetto collaterale della mancata declinazione della competenza distrettuale evidenzia come l'abnormità strutturale non impatti solo sulla legittimità dell'atto, ma sull'intero procedimento. La stasi processuale prodotta dall'errata esclusione dell'aggravante compromette la sequenza ordinata delle fasi processuali, confermando la necessità di vigilanza attiva del giudice nel rispetto del metodo dialogico previsto dalla legge.

Tutela delle garanzie difensive e funzione del contraddittorio

La Corte chiarisce che il contraddittorio non è solo una garanzia difensiva, ma una condizione di esistenza del potere giurisdizionale: senza interlocuzione, il potere di riqualificare non può essere esercitato. Questo principio, già affermato dalla Corte EDU nella sentenza Drassich, viene ora recepito nel diritto interno come regola di legittimità strutturale, ponendo il contraddittorio al centro della legalità processuale e della prevedibilità dell'accusa.

La partecipazione delle parti diventa quindi condizione di legittimità di ogni potere giudiziale, consolidando il modello di processo trasparente e partecipativo voluto dalla riforma Cartabia.

Implicazioni pratiche e prospettive applicative

La sentenza impone una revisione delle prassi giudiziarie: ogni riqualificazione deve avvenire nel contraddittorio, e il PM deve formulare imputazioni precise e coerenti. Il modello di giurisdizione dialogica rafforza la trasparenza, la partecipazione e il rispetto delle garanzie difensive, consolidando il ruolo dell'udienza preliminare come snodo di legalità sostanziale.

Valore sistemico della declaratoria di abnormità

La declaratoria di abnormità strutturale non si limita a censurare un vizio formale, ma incide sull'intero procedimento.

Il decreto è tamquam non esset, e la regressione processuale imposta dalla sentenza è funzionale al ripristino della legalità. La pronuncia impone al giudice una vigilanza attiva sulla correttezza dell'imputazione, nel rispetto del metodo dialogico previsto dalla legge, segnando il passaggio da una giurisdizione assertiva a una giurisdizione partecipativa, trasparente e rispettosa delle garanzie difensive.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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