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Notizie Giuridiche

» Affidamento diretto e obbligo di motivare la scelta
14/10/2025 - Gilda Summaria

Nel caso scrutinato dal Tar Sardegna, l'affidamento diretto era stato preceduto per scelta della stazione appaltante (Ministero della Difesa) dall'acquisizione di più preventivi.

Già in sede di parere di precontenzioso l'ANAC, con argomentazioni riprese dalla più recente giurisprudenza, ritiene che la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara (ex multis Consiglio di Stato - n. 503/2024) .

Ciò premesso ed in virtù di tale consolidato orientamento l'amm.ne non è chiamata ad operare un vero e proprio confronto comparativo strutturato, né tantomeno a compiere una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori ed anche il procedimento di valutazione dell'anomalia deve essere regolamentato negli atti di gara oppure con un espresso rinvio alle norme del codice dei contratti pubblici (TAR Milano n. 1778/2024), altrimenti il RUP verifica le voci del preventivo come ritiene opportuno. La natura prevalentemente fiduciaria dell'affidamento in questione, infatti, sebbene conduca ad una ampliamento della discrezionalità tecnica e amministrativa normalmente poste in essere nelle procedure ad evidenza pubblica, stante la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla Stazione Appaltante, non preclude tuttavia l'esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità dell'operato dell'amministrazione, ad opera del GA, allorquando la scelta operata dalla medesima si palesi manifestamente illogica o irragionevole, financo arbitraria, oppure frutto di un palese travisamento dei fatti.

Il Collegio, fa suo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale; nelle procedure di affidamento diretto il D.Lgs. n. 36 del 2023, pur prevedendo che la scelta dell'operatore "anche nel caso di previo interpello di più operatori economici" è "operata discrezionalmente dalla stazione appaltante" (art. 3, allegato I.1), lascia comunque fermo l'obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, comma 2: "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"), di modo che tale scelta, "non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti" ipotesi che ricorre, ad es, nel caso in cui si escluda un operatore in base a presupposti che non trovano riscontro né nella legge di gara né nella documentazione versata.

Al caso in esame è stata applicata dai giudici, la tecnica risarcitoria della "perdita di chance", che garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, con "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato, secondo il criterio del "più probabile che non" (C.d.S n.3314/2023); al contrario, in caso di mera "possibilità" vi sarebbe solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché non distinguibile neanche dalla lesione di una mera aspettativa di fatto". Risultano per il Collegio sussistenti tutti gli altri presupposti per il danno da perdita di chance, l'illegittima attività della stazione appaltante ed il nesso causale tra condotta illegittima ed evento lesivo. (T.A.R. Calabria, n. 2172/2022) .

I giudici del Tar hanno condannato il Ministero ex art. 34, comma 4, del cod. proc. amm. (e dall'art. 124, co. 3, del cod. proc. amm.) "In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti."

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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