
 
 Con il parere n. 44 del 2025, pubblicato il 24 settembre 2025 sul sito del Codice Deontologico Forense, il Consiglio Nazionale Forense ha risposto al quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, relativo alla posizione del magistrato onorario che abbia optato per il regime di esclusività ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 51/2025.
Il COA chiedeva se tale soggetto potesse sospendersi volontariamente dall'esercizio della professione forense oppure dovesse essere considerato incompatibile ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 247/2012 (nuova legge professionale forense).
L'articolo 3, comma 3, della legge n. 51/2025 prevede, in via transitoria, che i magistrati onorari confermati e non ancora optanti per il regime di esclusività previsto dall'articolo 29, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, possano esercitare tale opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il d.lgs. n. 116/2017 ha disciplinato la figura del magistrato onorario, istituendo il ruolo ad esaurimento per coloro già in servizio. L'articolo 29, ai commi 6 e 9, consente ai magistrati inclusi in tale ruolo di optare per il regime di esclusività, che comporta le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario per i magistrati togati, ossia il divieto di svolgere qualunque altra attività lavorativa o professionale.
Il CNF, richiamando il combinato disposto delle norme citate, ha affermato che l'esercizio dell'opzione per il regime di esclusività rende incompatibile il magistrato onorario con l'iscrizione all'albo degli avvocati.
L'incompatibilità, di natura oggettiva, discende direttamente dalla scelta di esclusività delle funzioni giudiziarie, in quanto queste ultime non possono coesistere con l'attività forense.
Il Consiglio ha pertanto chiarito che non è possibile superare tale incompatibilità mediante la sospensione volontaria dall'albo, poiché la sospensione non elimina ma lascia sussistenti le cause di incompatibilità previste dalla legge.
Il CNF ha ricordato il proprio orientamento consolidato in materia (pareri n. 7/2024 e n. 36/2022), secondo cui:
"La sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall'iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità."
In altri termini, la sospensione dall'albo non produce l'effetto di neutralizzare le incompatibilità di status, che derivano da norme imperative. L'avvocato che diventa magistrato onorario con opzione di esclusività non può pertanto mantenere l'iscrizione, neppure in stato di sospensione.


