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Notizie Giuridiche

» Le palestre della salute
05/10/2025 - Alessandro Frappi


Le palestre della salute sono nate in Italia con un percorso iniziale sviluppatosi a livello regionale. La Regione Veneto è stata la prima ad introdurre la definizione di palestre della salute con la L.R. 8 del 2015; di questa, l'articolo 21 c.1 rubricato "Palestre della salute", recita: "La Regione promuove l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili". Successivamente in Umbria, l'articolo 17 della L.R. n. 5/2017, ha modificato l'articolo 15 della L.R. n. 19/2009 e ha introdotto anch'essa la previsione delle palestre della salute.

Il pensiero legato all'introduzione delle palestre della salute come esercizio fisico per malati cronici, assume portata innovativa in merito all'importanza dell'attività fisica anche in soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili.

Con riferimento al soggetto supervisore, la Regione Veneto ha richiesto "il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata" (art. 21 c. 2 LR 8/2015) mentre la Regione Umbria ha adottato un approccio più flessibile e ha richiesto che i programmi di esercizio fisico nelle palestre della salute venissero "…somministrati esclusivamente da operatori in possesso di:

a) a) laurea magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate;

b) laurea in scienze motorie di durata triennale o ex diploma ISEF con master universitari in attività motorie preventive e adattate;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero".

L'orientamento previgente la Riforma dello Sport risulta, dunque, quello di individuare il professionista supervisore in un soggetto in possesso di laurea – specialistica o triennale – in scienze motorie.

Con la Riforma dello Sport, è stata introdotta una definizione di palestre della salute nonché l'individuazione del professionista supervisore e delle caratteristiche che questi deve avere.

Il D.lgs. 36/2021 all' art. 2 (Definizioni) (ff) offre la definizione di palestra della salute: trattasi di "struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata" (grassetto aggiunto).

Il D.Lgs. 36/2021 definisce l'"esercizio fisico strutturato" e l'"attività fisica adattata" con l'indicazione del professionista supervisore:

Art. 2 t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute; (grassetto aggiunto).

Art. 2 e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione; (grassetto aggiunto).

Il professionista supervisore si caratterizza in quanto gli viene richiesto il possesso di "specifiche competenze". Rispetto alle previsioni di cui alle previgenti leggi regionali di Veneto e Umbria, la laurea in scienze motorie – magistrale piuttosto che triennale – non sembra essere considerato un requisito essenziale. L'articolo 41 c 8 della Riforma dello Sport, identifica tale soggetto per le palestre della salute "…per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato," nel "chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate" in collaborazione con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista".

La Riforma dello Sport ha previsto all'articolo 41 c. 9 quanto segue: "Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute". Interessante è il caso della Liguria che, rispetto a Veneto e Umbria, ha regolamentato le palestre della salute successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 avvenuta, come noto, dal 1 luglio 2023. Con la Legge Regionale 30 luglio 2024 n. 14, la Liguria ha previsto la disciplina regionale delle palestre della salute in linea con la Riforma dello Sport. Con riferimento al supervisore delle attività che si svolgono nelle palestre della salute, l'art. 2 comma 3 della L.R. 14/2024 individua tale soggetto nel "…chinesiologo delle attività preventive e adattate o … altro professionista dotato di specifiche competenze ai sensi dell'art. 41del decreto legislativo n. 36/2021". Del suddetto articolo rileva il comma 8bis che fa riferimento al "…chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze" senza, tuttavia, che vengano fornite indicazioni sulle specifiche competenze richieste al professionista che supervisiona l'AFA o l'esercizio fisico strutturato.

La Riforma dello Sport ha qualificato il professionista supervisore come soggetto che, sia pur in possesso di specifiche competenze, non debba necessariamente essere munito di un titolo accademico prerogativa, questa, limitata alle scelte operate a livello regionale. Infatti il professionista potrebbe identificarsi nell' "…istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale" di cui all'articolo 42 della Riforma dello Sport. Tuttavia il predetto istruttore coordina i corsi di attività motoria definiti all'articolo 2 f) come "qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo" che, in sé e per sé, riveste una portata più generica rispetto all'esercizio fisico strutturato e all'AFA praticati nelle palestre della salute. In mancanza di indicazioni più specifiche e nel rispetto delle soluzioni adottate a livello regionale in linea con l'art. 41 comma 9, è ragionevole supporre che un titolo di istruzione superiore in scienze motorie possa rivelarsi necessario per supervisionare i soggetti che praticano individualmente l'esercizio fisico strutturato o in gruppo l'AFA. La presenza degli MMG o dei PLS o dei medici specialisti, garantisce ai soggetti con patologie croniche un percorso organizzato con un programma di esercizi fisici focalizzato su quella particolare patologia che il professionista supervisore dovrà seguire limitatamente all'attività motoria. In questo senso, la Riforma dello Sport lascia intendere di aver aderito alle soluzioni adottate dalle regioni antesignane – Veneto e Umbria – e lascia intendere che, in mancanza di soluzioni alternative, le "specifiche competenze" del professionista supervisore si identifichino nel possesso della laurea in scienze motorie o titolo equivalente.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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