
Con la sentenza n. 32019/2025, la Corte di cassazione ha confermato la condanna di un imputato per false dichiarazioni fiscali, chiarendo che nel giudizio abbreviato le inutilizzabilità delle prove non riguardano tutte le violazioni delle regole di acquisizione, ma solo quelle che incidono su divieti probatori fondati su principi costituzionali o sovranazionali.
In questa prospettiva, sono quindi utilizzabili anche le dichiarazioni rese da chi, pur essendo già indiziato, è stato sentito come persona informata sui fatti dalla polizia giudiziaria.
L'imputato aveva contestato la legittimità delle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato, sostenendo che tali affermazioni fossero inutilizzabili poiché raccolte senza le garanzie previste dall'articolo 63, comma 2, c.p.p. per gli indagati. A suo avviso, tale violazione integrava una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, e determinava una vera e propria inutilizzabilità patologica.
La Terza sezione penale ha invece richiamato l'articolo 438, comma 6-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 103/2017. La norma stabilisce che la scelta del rito abbreviato comporta la sanatoria delle nullità e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, fatta eccezione per quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.
La questione, dunque, è stata inquadrata nell'individuazione dei casi in cui un'inutilizzabilità possa effettivamente essere ricondotta a un divieto probatorio di rango costituzionale o sovranazionale.
Secondo la Cassazione, le inutilizzabilità rilevabili in sede di giudizio abbreviato non comprendono quelle derivanti da semplici irregolarità nel procedimento di acquisizione della prova, salvo che tali irregolarità incidano su diritti garantiti dalla Costituzione o da fonti sovranazionali.
Ne consegue che rientrano nell'area della validità anche le dichiarazioni rese contro terzi da chi, pur indiziato, sia stato sentito come persona informata sui fatti durante le indagini preliminari.
Per i giudici di legittimità, la violazione relativa alla qualifica soggettiva della persona sentita non rappresenta un divieto probatorio in senso stretto, ma solo una regola procedurale sull'assunzione dell'elemento istruttorio. Non si tratta infatti di una disposizione che incida direttamente sul diritto di difesa dell'indagato, estraneo all'atto compiuto dalla polizia giudiziaria nei confronti del terzo.
Pertanto, le dichiarazioni rese in tali circostanze restano utilizzabili anche nel rito abbreviato.

