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Notizie Giuridiche

» Tentata truffa e tentata estorsione telefonica: obblighi dei pubblici ufficiali e tutela del cittadino
23/09/2025 - Chiara Ruggiero

Il fenomeno delle truffe ed estorsioni telefoniche, anche solo tentate, rappresenta una minaccia crescente, particolarmente insidiosa per i soggetti più vulnerabili. Sul piano penalistico, gli artt. 640 e 629 c.p. tipizzano le condotte di truffa ed estorsione, mentre l'art. 56 c.p. sancisce la punibilità del tentativo. Sul piano istituzionale, l'art. 357 c.p. impone ai pubblici ufficiali un obbligo inderogabile di ricezione e trasmissione delle denunce. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la valutazione circa la rilevanza penale di una notizia di reato spetta all'autorità giudiziaria e non alla polizia giudiziaria in sede di ricezione. La sottovalutazione del fenomeno non solo mina l'efficacia dell'azione repressiva e preventiva, ma compromette la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, potendo dar luogo a responsabilità penali e disciplinari.

Il fenomeno delle truffe telefoniche

La diffusione delle truffe telefoniche è strettamente legata alla facilità con cui le moderne tecnologie consentono di occultare l'identità dell'interlocutore e di creare scenari verosimili per indurre la vittima in errore. Tali condotte si rivolgono frequentemente a soggetti anziani o meno avvezzi all'uso critico degli strumenti tecnologici.
Il legislatore, pur non avendo introdotto una figura specifica di "truffa telefonica", ha predisposto un quadro normativo idoneo a ricomprendere tali comportamenti nelle fattispecie di truffa o estorsione, anche solo tentate.

La qualificazione giuridica: tra truffa ed estorsione tentata

Sul piano dogmatico, la distinzione tra truffa ed estorsione si gioca sul crinale che separa l'inganno dalla minaccia.
• La Cassazione ha più volte chiarito che ricorre la truffa quando l'agente, con artifici o raggiri, induce la vittima in errore determinandola a un atto di disposizione patrimoniale (Cass., Sez. II, n. 38338/2015).
• Sussiste invece estorsione quando la volontà della vittima è coartata da una minaccia, anche implicita o velata, volta a procurare all'agente un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, n. 32791/2018).
In entrambe le ipotesi, la punibilità del tentativo è pienamente riconosciuta, laddove si tratti di atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell'illecito. È il caso, ad esempio, della telefonata con cui un sedicente tecnico pretende il pagamento immediato di €200 per un intervento inesistente, prospettando l'impossibilità di sottrarsi all'obbligo.

Gli obblighi dei pubblici ufficiali: il quadro normativo e giurisprudenziale

Il pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., esercita funzioni che impongono il rispetto di un obbligo inderogabile: raccogliere e trasmettere la notizia di reato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la polizia giudiziaria è tenuta a trasmettere senza indugio al pubblico ministero le notizie di reato, senza alcuna valutazione discrezionale circa la loro fondatezza (Cass., Sez. VI, n. 45413/2017). La stessa Corte ha evidenziato che un atteggiamento omissivo o dilatorio può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. (Cass., Sez. VI, n. 15405/2007).
L'affermazione, purtroppo non rara, secondo cui "alcune denunce fanno perdere tempo" non ha dunque alcun fondamento giuridico: il tempo dell'istituzione è strutturalmente orientato alla tutela dei cittadini, non alla selezione arbitraria dei casi da trattare.

La funzione della denuncia: tra prevenzione, repressione e fiducia istituzionale

La raccolta delle denunce, anche relative a episodi apparentemente minori, assolve a tre funzioni essenziali:
• Prevenzione: la segnalazione contribuisce a mappare fenomeni criminali diffusi, consentendo interventi mirati;
• Repressione: episodi isolati, se collegati, possono portare a individuare reti criminali organizzate;
• Tutela della fiducia: la disponibilità delle istituzioni ad accogliere la denuncia rafforza il patto di fiducia con il cittadino, elemento imprescindibile per la collaborazione civica nella lotta al crimine.
In dottrina è stato osservato che la funzione della denuncia non si esaurisce nella singola vicenda processuale, ma costituisce una "spia" della tenuta complessiva del rapporto tra società civile e autorità pubblica.

Conclusioni

La tentata truffa e la tentata estorsione telefonica non possono essere considerate condotte bagatellari. Esse si inseriscono in un fenomeno criminologico più ampio e socialmente pericoloso, che il legislatore ha voluto reprimere sin dal momento del tentativo.
Il pubblico ufficiale, chiamato a ricevere la denuncia, non dispone di un potere discrezionale circa l'opportunità di raccoglierla. Il suo ruolo è quello di filtro tecnico-giuridico, non di selettore di rilevanza sociale. Ogni omissione o sottovalutazione mina la funzione stessa delle istituzioni e può dar luogo a responsabilità giuridiche precise.
In definitiva, il principio cardine che emerge è semplice e al tempo stesso fondamentale: ogni denuncia conta, perché dietro ciascun episodio può celarsi non solo la tutela di un singolo cittadino, ma la sicurezza di un'intera collettività.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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