La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7027 del 2025 segna una svolta fondamentale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, non tanto per aver ribadito l'obbligo di utilizzare l'ISEE (principio ormai consolidato), quanto per aver chiarito definitivamente un aspetto procedurale di enorme importanza pratica: quando un regolamento viene annullato dal giudice amministrativo, tutti gli atti che si basano su quel regolamento cadono automaticamente, senza bisogno di impugnarli uno per uno.
La vicenda riguarda una signora anziana con invalidità al 100%, ricoverata in una RSA, il cui Comune aveva continuato ad applicare un regolamento già dichiarato illegittimo dal TAR Veneto nel 2021. Nonostante l'annullamento del regolamento, il Comune di Verona aveva continuato imperterrito a richiedere alla signora il rimborso di oltre 5.000 euro per l'anno 2021, basandosi proprio su quel regolamento ormai inesistente.
Il TAR Veneto, pur riconoscendo l'illegittimità del comportamento del Comune per il 2022, aveva però respinto la richiesta di annullamento della nota di rimborso per il 2021, sostenendo che la signora avrebbe dovuto impugnarla entro 60 giorni. Una decisione che sembrava lasciare a metà la tutela dei diritti della ricorrente.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente questa impostazione, stabilendo un principio di portata generale che cambierà il modo di affrontare questi contenziosi. L'annullamento di un regolamento ha efficacia "erga omnes", cioè nei confronti di tutti, e comporta l'automatica caducazione di tutti gli atti che si basano esclusivamente su quel regolamento.
Come ha chiarito il Consiglio di Stato: "l'annullamento di un atto normativo, come il regolamento comunale impugnato, fonte del diritto (seppur territorialmente delimitata), suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che le sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes: nel senso che ne comporta la rimozione dall'ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario".
La novità non sta nel riconoscere che l'ISEE è l'unico criterio valido (questo era già pacifico), ma nell'aver stabilito che:
1. Non serve impugnare ogni singolo atto
Quando un regolamento viene annullato, tutti gli atti che ne derivano direttamente perdono automaticamente validità. Non è più necessario fare ricorso contro ogni singola richiesta di pagamento o provvedimento del Comune in applicazione del Regolamento già annullato.
2. L'effetto è retroattivo e automatico
L'annullamento ha efficacia "ex tunc", cioè dal momento in cui il regolamento è entrato in vigore. Questo significa che tutti gli atti emessi nel frattempo, basati su quel regolamento, perdono automaticamente validità.
3. Il rapporto di "presupposizione necessaria"
Il Consiglio di Stato ha chiarito che quando esiste un rapporto di "presupposizione diretta" tra il regolamento e l'atto applicativo - cioè quando l'atto si limita a dare applicazione meccanica ai criteri del regolamento senza ulteriori valutazioni - si verifica l'effetto "caducante automatico".
Questa sentenza ha conseguenze immediate e concrete:
- per chi ha già pagato somme illegittime: se il Comune ha applicato regolamenti poi annullati, è possibile chiedere il rimborso di tutte le somme versate, anche se non si sono impugnati i singoli atti attuativi
- per i contenziosi in corso: molti ricorsi che sembravano "tardivi" potrebbero essere riaperti, dimostrando che si basano su regolamenti già annullati.
- per le amministrazioni: i Comuni non possono più nascondersi dietro la mancata impugnazione dei singoli atti quando applicano regolamenti illegittimi.
Prima di questa sentenza: il Comune applica un regolamento illegittimo per anni, emettendo centinaia di atti e richieste di pagamento. Anche se il regolamento viene annullato, chi non ha impugnato la singola richiesta entro 60 giorni perde il diritto al rimborso.
Dopo questa sentenza: quando il regolamento viene annullato, tutti gli atti e le richieste di pagamento basate su quel regolamento cadono automaticamente, indipendentemente dal fatto che siano state impugnate o meno.
Il Consiglio di Stato ha fatto riferimento a principi consolidati e li ha applicati con una chiarezza cristallina:
- Principio "simul stabunt simul cadent": se cade il presupposto, cade tutto quello che ne deriva
- Invalidità "caducante" vs "viziante": quando gli atti sono in rapporto di derivazione necessaria, l'annullamento del primo travolge automaticamente i secondi
- Efficacia erga omnes dei regolamenti: l'annullamento di un regolamento vale per tutti, non solo per chi ha fatto ricorso
Questa sentenza rappresenta un precedente importante perché:
- semplifica enormemente la tutela dei diritti: non serve più impugnare ogni singolo atto illegittimo
-- garantisce una tutela retroattiva: anche chi ha subito in silenzio applicazioni illegittime può ora far valere i propri diritti
- sapendo che l'annullamento di un regolamento travolge tutto, i Comuni saranno più attenti a rispettare la legge
Questa decisione dimostra che il sistema giudiziario sa evolversi per garantire una tutela più efficace dei diritti fondamentali. Non si tratta solo di una questione tecnico-procedurale, ma di una scelta di civiltà.
Il messaggio è chiaro: quando un'amministrazione viola sistematicamente i diritti delle persone con disabilità, applicando regolamenti illegittimi, non può poi nascondersi dietro i termini di decadenza per evitare le conseguenze delle proprie azioni.
Questa sentenza rappresenta una vittoria per tutte le persone con disabilità e non autosufficienti e le loro famiglie che troppo spesso si trovano a dover combattere contro regolamenti comunali che violano i loro diritti fondamentali. È la dimostrazione che, quando la giurisprudenza si muove nella direzione giusta, può davvero cambiare la vita delle persone malate disabili gravi non autosufficienti ed invalide 100%.
Avv. Claudia Moretti, (Aduc - COGISS, Coordinamento Giuristi Italiani per il Diritto Sociosanitario)
Avv. Maria Luisa Tezza, (COGISS, Coordinamento Giuristi Italiani per il Diritto Sociosanitario)