
In Italia, di recente, nell'ambito delle prestazioni sanitarie rese dai soggetti operanti in regime di convenzione con le ASL/ASP, la normativa ha attraversato un'evoluzione rapida che viaggia principalmente sull'efficacia della fatturazione elettronica per i destinatari finali.
In un primo momento, il legislatore, ha previsto che la fattura elettronica, per finalità di tutela della privacy, non è obbligatoria in caso di prestazioni erogate a persone fisiche, quali, a titolo esemplificativo, visite specialistiche ambulatoriali, esami del sangue, accertamenti radiologici, trattamenti dialitici, etc.. che devono essere inviate per la dichiarazione dei redditi precompilata sul sistema Tessera Sanitaria, in acronimo T.S.
Successivamente, con la normativa attualmente in vigore, il legislatore, ha concentrato la propria attenzione non sul soggetto destinatario della fatturazione bensì piuttosto sul canale comunicativo adoperato dall'associazione o ente che fattura a terzi l'avvenuta prestazione (Sistema di interscambio e/o posta elettronica certificata dell'ente debitore che deve saldare il pagamento della prestazione).
E' così che si è statuito che le prestazioni caricate su sistema T.S. senza adoperare il sistema di interscambio, ufficializzato dall'Agenzia Entrate, avvenga in formato diverso da quello elettronico e quindi senza usare la formattazione in xml.
Per le prestazioni emesse a favore di enti pubblici quali ASL/ASP e altri, invece, la fattura può essere emessa in modalità elettronica e quindi in xml e dotata anche di segnatura di firma digitale e relativa marcatura temporale per la sua ufficialità contabile.
Per quanto concerne le associazioni di volontariato aventi come attività statutaria la pubblica assistenza sanitaria (ad esempio trasporti ordinari da/per l'ospedale, primo soccorso sanitario e trasporti ai dializzati), invece, opera l'obbligo per la fatturazione elettronica delle prestazioni verso l'ente pubblico "pagante" che devono essere trasmesse con il sistema di interscambio ufficiale dell'Agenzia Entrate ex decreto legislativo nr. 117/2017 ma deve trattarsi di associazioni costituite dopo il 03 Agosto 2017, quale data ufficiale di entrata in vigore di detto decreto.
Per quelle già operanti e costituite prima del 2017, è sufficiente produrre la nota di debito cartacea con l'elenco delle prestazioni e relativa fattura anch'essa cartacea, in conformità e secondo i divieti operanti in base al dettato normativo di cui all'art. 10-bis del DL 119/18 e all'art. 9-bis comma 2 del D.L. 135/18 che riguardano che la fatturazione non deve essere elettronica se resa a persone fisiche anche nell'ipotesi in cui i dati non vengono caricati su sistema TS.
Nel D.L. 202/2024, il cosiddetto Decreto Milleproroghe, convertito con la legge nr. 15/2025, è stato esteso originariamente al 31 Marzo 2025 e successivamente al 31 Dicembre 2025, l'obbligo di esenzione per la fatturazione elettronica per chi svolge prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche.
Nell'analizzare la normativa vigente, non a caso, il decreto legislativo nr. 81/2025, entrato in vigore a Giugno 2025, conferma l'esonero dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rendendo strutturale al sistema di liquidazione degli enti locali sanitari tutte le proroghe di detta esenzione nell'impianto normativo in tema di fatturazione elettronica.
Gli interessi che sono così tutelati e bilanciati dal legislatore sono sia la privacy dei soggetti riceventi le prestazioni e dall'altro in un'ottica di efficienza economica del sistema, evitare che le amministrazioni dello Stato e degli enti locali si sobbarcano di spese onerose per l'implementazione di sistemi di produzione e trasmissione delle fatture alternativi a quelli esistenti.
Avv. Antonino Miceli Funzionario ASP


