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Notizie Giuridiche

» Il TAR Lazio riconosce i 6 punti per il servizio militare nelle graduatorie ATA
05/09/2025 - Gilda Summaria


L'Avvocato Salvatore Braghini del Foro di Avezzano (AQ) ha ottenuto un'importante sentenza, resa dopo un lungo e faticoso contenzioso (Ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposizione dinnanzi al TAR del Lazio, Appello cautelare al Consiglio di Stato), il TAR Lazio ha accolto definitivamente le richieste di due amministrativi della scuola , riconoscendo il pieno punteggio , pari ad un intero anno di servizio scolastico, al servizio militare di leva (di 12 mesi). L'Avvocato, per conto dei ricorrenti ha formalmente contestato il dettato del DM n. 89 del 21 maggio 2024 (Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità) del MIM, nella parte in cui produce una disparità di trattamento nella valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo laddove "in costanza di rapporto di impiego" vengono riconosciuti 6 punti per anno, al servizio prestato, invece, "non in costanza di rapporto di impiego" si attribuiscono unicamente 0,60 punti per anno.

In sede di ricorso si è richiesto , oltre all' annullamento dell' ordinanza "de qua" , anche dell' ordinanza di indizione della procedura di aggiornamento e degli altri atti connessi e conseguenziali, per quanto di ragione.

La lamentata disparità di trattamento , francamente, già ad un esame sommario appare incomprensibile e non retta da criteri di ragionevolezza.

Secondo i giudici della V sezione, in primo luogo occorre, fornire un'interpretazione della normativa di riferimento costituzionalmente orientata e priva di profili discriminatori, ed a tal fine l'ordinanza ministeriale non appare rispettosa né degli artt. 485 e 569 del d.lgs n. 297/1994, né dell'art. 2050 del d.lgs n. 66/2000, nella parte in cui tale disposizione precisa che "1. i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Circa il succitato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di (DL 1994, n. 297) lo stesso, prevede che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione non specifica che il servizio di leva debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, al contrario, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». In applicazione dei principi generali afferenti la gerarchia delle fonti , rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza , a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, norma che appare pienamente attuativa e rispettosa della regola costituzionale di giusta compensazione rispetto all' obbligo di leva obbligatorio (e servizi sostitutivi) enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».

Per il principio di compensazione del sacrificio (anno di leva reso in favore dello Stato) il riconoscimento del punteggio pieno rappresenta un' equa valorizzazione del dovere costituzionale assolto dai cittadini, un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare. Dall' argomentazione dedotta dal Collegio ben si comprende come non possa residuare spazio per ingiustificate diversificazioni di punteggio, poiché analoga compensazione deve essere attribuita a chi, "non in costanza di impiego" ha dovuto comunque rinunciare alle aspettative lavorative e di guadagno per attendere al servizio di leva.

Tutto ciò premesso, il TAR Lazio, ha provveduto ad annullare i provvedimenti ministeriali che prevedevano la disparità di trattamento, ordinando all'amministrazione di attribuire ai ricorrenti 6 punti per ogni 12 mesi di servizio militare o civile.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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