Con la sentenza n. 28 del 17 febbraio 2025 (pres. f.f. Corona, rel. Palma), pubblicata il 22 luglio 2025 sul sito del Codice Deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato la questione della restituzione dei documenti al cliente da parte dell'avvocato al termine o nel corso del mandato.
La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce la natura autonoma dell'illecito deontologico legato alla mancata o tardiva restituzione della documentazione ricevuta.
Il CNF ha chiarito che l'inadempimento dell'obbligo di restituzione dei documenti, previsto dall'art. 33 del Codice deontologico forense, costituisce di per sé violazione disciplinare, anche in assenza di un danno concreto per il cliente.
È dunque irrilevante che il ritardo non abbia determinato decadenze, preclusioni o altre conseguenze processuali per la parte assistita: ciò che rileva è la violazione del dovere di diligenza e correttezza che caratterizza il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente.
L'art. 33 cdf stabilisce che l'avvocato è tenuto a restituire senza ritardo al cliente tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, ogni qualvolta la parte ne faccia richiesta.
Tale disposizione trova fondamento nell'esigenza di garantire al cliente la piena disponibilità dei propri atti e documenti, evitando che l'avvocato, anche solo colposamente, ne limiti l'accesso o la gestione.
La sentenza n. 28/2025 precisa che anche la restituzione tardiva dei documenti integra l'illecito, quando il ritardo sia imputabile a colpa del professionista.
Si tratta di un orientamento volto a rafforzare la tutela dell'assistito, confermando che l'avvocato deve adempiere con sollecitudine agli obblighi connessi al mandato, senza subordinare il diritto del cliente ad altre valutazioni soggettive.