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Notizie Giuridiche

» Incidente stradale: il lucro cessante va provato dal danneggiato
28/08/2025 - Redazione

Il principio stabilito dalla Cassazione

Con l'ordinanza n. 22706/2025, la Corte di cassazione ha ribadito che il danno da lucro cessante non può essere riconosciuto in via automatica: spetta al danneggiato dimostrare, con elementi documentali, la reale contrazione dei redditi a seguito dell'incidente.

La Suprema corte distingue tra l'esistenza del danno (che può essere presunta quando vi siano postumi permanenti significativi) e la sua quantificazione, che invece richiede prova concreta e non può basarsi su mere presunzioni.

La vicenda all'origine del giudizio

Il caso riguardava un agente di commercio del settore lattiero-caseario coinvolto in un grave incidente motociclistico nel 2008, lungo la SP 35 nel territorio di Cremona.
L'uomo riportava lesioni permanenti che compromettevano la sua mobilità e nel 2014 citava in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento per danno biologico, danno emergente e lucro cessante.

Il Tribunale di Cremona, nel 2017, riconosceva la perdita della capacità lavorativa specifica, liquidando il danno anche in via equitativa.

La decisione della Corte d'appello

La compagnia assicurativa impugnava la sentenza davanti alla Corte d'appello di Brescia, che nel 2022 riformava la decisione di primo grado, escludendo il risarcimento per il lucro cessante.
Nel frattempo, il danneggiato era deceduto (nel 2020) e la causa era stata proseguita dall'erede testamentaria.

Il verdetto dei giudici di legittimità

La Cassazione ha confermato l'impostazione della Corte d'appello:

  • È legittimo presumere l'esistenza di un danno patrimoniale quando vi sia una riduzione permanente della capacità lavorativa;

  • Tuttavia, per determinarne l'entità, il danneggiato deve provare concretamente la diminuzione dei redditi, ad esempio tramite dichiarazioni fiscali o documentazione contabile;

  • In assenza di tali elementi, il giudice non può procedere a una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché la prova è oggettivamente producibile.

L'onere probatorio in capo al danneggiato

Secondo la Suprema corte, quando il soggetto continua a svolgere attività lavorativa e a produrre reddito, è suo preciso onere dimostrare l'eventuale contrazione economica subita dopo il sinistro.

Nel caso concreto, l'erede del danneggiato non ha fornito adeguata prova della diminuzione dei guadagni, motivo per cui la Cassazione ha rigettato il ricorso.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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