Una situazione giuridica di notevole interesse pratico si manifesta quando un professionista, operante come ditta individuale, decide di proseguire la propria attività attraverso una struttura societaria, come una S.r.l.s., di cui egli stesso assume la gestione. Questa trasformazione organizzativa, sebbene comune e strategicamente vantaggiosa, può talvolta generare contenziosi con la clientela storica, in particolare riguardo alla titolarità dei crediti e alla continuità dei rapporti contrattuali.
Accade, infatti, che un cliente, pur avendo intrattenuto per lungo tempo rapporti commerciali con la nuova entità societaria, eccepisca in sede di recupero crediti un presunto difetto di legittimazione attiva in capo alla società. L'argomento del debitore si fonda sull'idea che il contratto d'opera professionale, originariamente stipulato con il professionista come persona fisica, non sia stato validamente trasferito alla società.
Il presente approfondimento analizza il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina tale fattispecie, evidenziando come, nella maggior parte dei casi, l'eccezione del debitore si riveli infondata e strumentale, specialmente a fronte di comportamenti che dimostrano un riconoscimento di fatto della nuova controparte contrattuale.
Inquadramento Giuridico: il Conferimento dello Studio come Cessione d'Azienda
Il primo passo per una corretta analisi consiste nel qualificare l'operazione di trasferimento dell'attività. La giurisprudenza ha ormai consolidato il principio secondo cui anche uno studio professionale può costituire un'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c., qualora sia organizzato come un complesso di beni (locali, attrezzature, software) e servizi (personale, know-how) dotato di un'autonoma rilevanza economica.
Il passaggio dell'attività dalla ditta individuale alla S.r.l.s. si configura, pertanto, come un conferimento (o cessione) d'azienda. Questa qualificazione è fondamentale, poiché attiva un regime legale specifico volto a garantire la continuità dell'attività economica e a tutelare i terzi.
La Successione Automatica nei Contratti (Art. 2558 c.c.)
La norma chiave che regola la continuità dei rapporti pendenti è lart. 2558 c.c., che stabilisce un meccanismo di successione legale nei contratti non aventi carattere personale. La società cessionaria (la S.r.l.s.) subentra ope legis in tutti i contratti d'opera professionale in essere, senza che sia necessario il consenso esplicito del cliente (contraente ceduto). Si tratta di una deroga fondamentale alla disciplina ordinaria della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), giustificata dalla necessità di preservare l'integrità economica dell'azienda trasferita. Il carattere fiduciario intuitus personae del rapporto non osta a tale successione quando, come nel caso di specie, la continuità soggettiva è pienamente garantita dalla permanenza del professionista nel ruolo di gestore e referente principale della nuova società.
La Cessione dei Crediti (Art. 2559 c.c.)
Parallelamente, l'art. 2559 c.c. disciplina il trasferimento dei crediti relativi all'azienda ceduta, rendendolo opponibile al debitore con la sola pubblicità dell'atto di cessione nel registro delle imprese. La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di una pattuizione contraria esplicita, la cessione d'azienda comporta il trasferimento di tutti i crediti inerenti alla sua gestione, inclusi quelli maturati prima del conferimento ma non ancora riscossi. Di conseguenza, la S.r.l.s. acquisisce la piena titolarità di tali crediti e la legittimazione a richiederne il pagamento.
La Ricognizione di Debito e l'Inversione dell'Onere della Prova: il Ruolo Decisivo del Comportamento del Debitore
Al di là del solido quadro normativo sulla cessione d'azienda, un elemento fattuale, spesso dirimente in sede contenziosa, è il comportamento tenuto dal cliente-debitore. In particolare, una comunicazione (ad esempio una PEC) con cui il cliente, rivolgendosi alla S.r.l.s., non contesta l'esistenza del rapporto o la titolarità del credito in capo alla società, ma si limita a discutere l'ammontare della parcella invitando a una sua revisione, assume un valore giuridico cruciale. Tale atto integra una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Questa norma dispone: "La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria."
L'effetto principale di tale ricognizione è una astrazione meramente processuale della causa debendi, che comporta una fondamentale inversione dell'onere della prova (Cass. Civ., Sez. 2, N. 16153 del 08-06-2023). In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò significa che:
1. Il creditore opposto (la S.r.l.s.) è esonerato dal provare il rapporto fondamentale, ovvero l'esistenza e la validità del contratto d'opera professionale e del suo subentro nello stesso. L'esistenza del rapporto si presume, art. 1988.
2. L'onere della prova si sposta interamente sul debitore opponente (il cliente). Sarà quest'ultimo a dover dimostrare, con prove concrete, l'inesistenza, l'invalidità o l'avvenuta estinzione del rapporto fondamentale (ad esempio, provando di aver già pagato l'intero debito), (Cass. Civ., Sez. 2, N. 16153 del 08-06-2023; Cass. Civ., Sez. 3, N. 22155 del 05-09-2019).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, in presenza di una ricognizione di debito, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento senza dover dimostrare l'effettivo ammontare dell'importo dovuto, se già indicato nella promessa o comunque riconosciuto. Spetta al debitore che intende resistere all'azione di adempimento fornire la prova contraria (Cass. Civ., Sez. 2, N. 16153 del 08-06-2023).
Oltre alla ricognizione esplicita, anche il comportamento concludente del debitore assume valore probatorio. Il pagamento di acconti, l'aver intrattenuto corrispondenza commerciale per anni con la nuova società e l'averla riconosciuta come controparte, costituiscono un riconoscimento tacito del debito e del subentro della società nel contratto (Tribunale Ordinario Palmi, sez. 2, sentenza n. 915/2018; Tribunale di Bari, Sentenza n.2086 del 6 maggio 2024). Come evidenziato da una pronuncia di merito, appare inverosimile che un debitore contesti l'esistenza di un debito e poi effettui pagamenti, se non in virtù di un valido rapporto sottostante (Tribunale Ordinario Palmi, sez. 2, sentenza n. 915/2018). Tale condotta è logicamente inconciliabile con un successivo disconoscimento del rapporto (Tribunale di Bari, Sentenza n.2086 del 6 maggio 2024).
La Legittimazione Processuale nel Contenzioso
Infine, sotto il profilo strettamente processuale, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è destinata all'insuccesso. L'opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, la cui competenza è funzionale e inderogabile (art. 645 c.p.c.); (Cass. Civ., Sez. 6, N. 19753 del 22-09-2020). Le parti del giudizio non possono che essere il soggetto che ha ottenuto il provvedimento monitorio (creditore opposto) e quello contro cui è stato emesso (debitore opponente). Avendo la S.r.l.s. richiesto e ottenuto il decreto, essa è l'unica e legittima parte convenuta nel giudizio di opposizione.
Conclusioni
L'analisi del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali dimostra con chiarezza la piena continuità dei rapporti giuridici nel passaggio di un'attività professionale da ditta individuale a società. In virtù della disciplina sulla cessione d'azienda, la società cessionaria subentra automaticamente nei contratti (art. 2558 c.c.) e nei crediti (art. 2559 c.c.), acquisendo piena legittimazione ad agire per la loro tutela.
La posizione della società creditrice è ulteriormente e decisivamente rafforzata dalla ricognizione di debito, anche parziale o implicita, effettuata dal cliente. Tale atto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., inverte l'onere della prova, ponendo a carico del debitore la difficile dimostrazione dell'inesistenza o dell'estinzione del rapporto; (Cass. Civ., Sez. 2, N. 16153 del 08-06-2023). L'eccezione di carenza di legittimazione, sollevata a distanza di anni e in palese contraddizione con il comportamento pregresso, si rivela pertanto una strategia meramente dilatoria, destinata a soccombere di fronte alla solidità delle norme e all'evidenza dei fatti.
Avv. Maurizio Auteri
Via Garibaldi n. 14
Budoni (SS)
Via Amsicora n. 13
Tempio Pausania (SS)