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Notizie Giuridiche

» Urtata da un cane che stava correndo: la padrona condannata al risarcimento
13/08/2025 - Cristina Malavolta

Il caso

La Signora, mentre si trovava nell'area cani di Piazza D'Azeglio, in Firenze, insieme al marito ed il proprio animale, e stava conversando con alcune persone, veniva urtata violentemente alle gambe da un cane che correva insieme ad altri e, per l'effetto, cadeva riportando lesioni al braccio sinistro. Adito il Tribunale, chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali e non, subiti in occasione della caduta verificatosi in data 8.11.2020, per effetto dell'urto violento da parte del cane della proprietaria, in virtù della responsabilità da custodia gravante su quest'ultima, ai sensi dell'art. 2052 c.c.

Le motivazioni

La sentenza affronta il tema della responsabilità dell'art. 2052 c.c. il quale, nel disciplinare il danno da animali, dispone che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Pertanto, la responsabilità del proprietario o custode dell'animale è presunta, in quanto fondata, non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Siamo di fronte ad uno dei cosiddetti casi di responsabilità oggettiva, cioè casi in cui il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o colposo ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore) dell'animale. Per essere esente da responsabilità, quindi, il proprietario è tenuto a dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale (Cass. Sez. 3^ del 20.7.2011 nr. 15895; nello stesso senso Cass. Civ., Sentenza n. 10402 del 20/05/2016).

Di conseguenza, per i danni arrecati a terzi, il proprietario ed il custode rispondono in ogni caso, a meno che non diano la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Il "fortuito" può essere, naturalmente, costituito anche dalla condotta inadeguata o imprudente del soggetto passivo. Consequenziale all'applicazione di tali principi è il riparto dell'onere della prova: sull'attore incombe quello dell'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo; sul convenuto, quello dell'intervento di un fatto estraneo alla sfera soggettiva del responsabile, idoneo ad interrompere il nesso causale.

Nel caso di specie, le motivazioni escludono la responsabilità colposa nella causazione dell'evento all'attrice: l'ingresso volontario in un parco in cui sono ammessi i cani non comporta di per sé l'assunzione del rischio di poter subire danni da parte degli stessi.

La presenza insieme all'animale è invece un comportamento del tutto usuale ed anzi consigliabile, per i padroni dei cani di rimanere nella stessa area. Nonostante in luoghi simili vi sia la facoltà di tenere liberi i cani, poi, ciò non significa che i padroni siano autorizzati a disinteressarsene dovendo pur sempre mantenere su di essi una costante vigilanza ed un controllo più attento a maggior ragione se ci si trova in un'area pubblica ove sono presenti altre persone ed altri cani.

I testi escussi hanno poi confermato la dinamica dell'evento, così come ricostruita dalla danneggiata – e non contestata dalla convenuta. In particolare, il marito presente ai fatti ha precisato che il cane della donna (di taglia media) stava correndo, giocando con un altro cane, quando improvvisamente urtava da dietro la signora che, in conseguenza dell'urto, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, precisando che la proprietaria "mi ha detto che aveva visto la scena e che non pensava che mia moglie si fosse fatta male. Mi ha anche detto di essere assicurata ma che poiché il cane era sciolto l'assicurazione non avrebbe risarcito il danno.".

Conseguentemente, in ordine alla causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, vi è prova che l'urto del cane abbia fatto cadere l'attrice per cui le è stata diagnosticata una frattura articolare scomposta del radio distale del polso, tipologia di lesione compatibile con la dinamica del sinistro.

La connessione evento – danno è stata inoltre confermata anche dal CTU nominato, così che nessun dubbio permane in ordine alla responsabilità da custodia della proprietaria dell'animale.

La natura colposa della condotta della convenuta sussiste per l'inosservanza di specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza di terzi. La circostanza che il cane fosse all'interno di un'area "dedicata" non esime, difatti, i proprietari dal mantenersi attenti sulla loro condotta così da essere pronti ad intervenire dal momento che la posizione di garanzia assunta dai medesimi impone comunque l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire fatti lesivi.

Nella fattispecie in esame non sussiste alcun dubbio in merito alla violazione delle suddette norme prudenziali da parte della signora che ha incautamente omesso di esercitare sui propri cani ogni forma di controllo ed omettendo di richiamare l'animale e ricondurlo a sé nel momento in cui per sua stessa ammissione ha visto il proprio cane avvicinarsi troppo accanto all'attrice.

Sussiste perciò la violazione da parte del garante di una regola cautelare ossia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso.

Conclusioni

Il danno viene quindi risarcito sulla base della tabella milanese 2024, tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato l'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente a cui le Parti non hanno mosso contestazioni.

La liquidazione ammonta pertanto ad €. 22.328,00 (di cui €. 10.350,00 per danno biologico, ed €. 11.978,00 per danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale), a cui si aggiungono le spese mediche.

Le spese di lite seguono, infine, al soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono perciò poste a carico della Convenuta, per €. 5.077 oltre spese vive per la causa e oneri di legge.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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