Nell'agosto 2025, mentre le città italiane si preparano ad affrontare una nuova stagione di mobilità urbana, l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici rappresenta il simbolo di una trasformazione epocale che va ben oltre la semplice regolamentazione di un mezzo di trasporto. Come professionista del diritto che opera quotidianamente nel cuore della mobilità torinese, ho assistito in prima persona all'evoluzione di un fenomeno che ha rivoluzionato il nostro modo di concepire gli spostamenti urbani, portando con sé opportunità straordinarie e sfide normative senza precedenti.
La Grande Svolta: Dal Far West alla Regolamentazione Totale
La riforma del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024 con la legge 25 novembre 2024, n. 177, segna la fine di quello che molti hanno definito il "Far West della micromobilità". Come evidenziato dalle analisi più recenti, "l'identificabilità è la chiave per garantire più sicurezza e più giustizia sulle strade urbane", rappresentando una svolta culturale nel modo in cui l'Italia intende integrare la micromobilità nel tessuto normativo e urbano. L'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce ora chiaramente che "i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa", equiparando di fatto i monopattini elettrici ai veicoli a motore per quanto concerne la responsabilità civile.
I Punti di Forza della Nuova Normativa
La riforma presenta indiscutibili elementi positivi che meritano di essere sottolineati. Innanzitutto, l'equiparazione assicurativa rappresenta un passo necessario verso una maggiore tutela degli utenti della strada. Il Codice delle Assicurazioni prevede massimali di garanzia significativi: euro 6.450.000 per i danni alle persone e euro 1.300.000 per i danni alle cose, garantendo una protezione adeguata alle vittime di incidenti. La giurisprudenza amministrativa ha già consolidato alcuni principi fondamentali. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo ha chiarito che "i servizi di noleggio dei monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale", nella quale deve essere previsto "l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso".
Le Criticità Strutturali
Tuttavia, la normativa presenta criticità significative che rischiano di compromettere l'efficacia dell'intero impianto. La principale risiede nella mancanza dei decreti attuativi, che genera un pericoloso vuoto normativo. Come riportato dalle fonti specializzate, "anche per l'assicurazione obbligatoria per monopattini bisognerà attendere la pubblicazione dei relativi decreti attuativi, previsti presumibilmente entro la prima metà del 2025". Il problema è strutturale: senza un sistema di identificazione univoca attraverso la targa, risulta impossibile collegare il veicolo alla polizza assicurativa. Come evidenziato dalle analisi tecniche, "al momento, per sia per l'assicurazione che per la targa, mancano i necessari decreti attuativi".
L'Evoluzione Giurisprudenziale: Orientamenti e Prospettive
La giurisprudenza amministrativa sta delineando con crescente chiarezza i contorni della nuova disciplina. Il TAR Sicilia - Catania ha stabilito che "la gestione del noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità free floating, è attività in regime di libero mercato, contingentata per ragioni di tutela della pubblica incolumità, come tale soggetta ad atti autorizzatori amministrativi".
Particolarmente significativo appare l'orientamento del Consiglio di Stato, che ha evidenziato come nelle procedure selettive per il rilascio di autorizzazioni contingentate, "l'operatore economico deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni essenziali richieste dall'avviso pubblico, tra cui [...] l'espresso impegno a stipulare idonee polizze assicurative".
La Responsabilità Civile: Nuovi Paradigmi
La giurisprudenza civile sta affrontando con crescente frequenza casi di responsabilità legati all'uso dei monopattini elettrici. Il Tribunale di Larino ha chiarito che "nel contratto di noleggio di monopattini elettrici si applica la disciplina prevista dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile, con conseguente configurazione di responsabilità contrattuale a carico del noleggiatore in caso di malfunzionamento del veicolo".
Il Sistema Sanzionatorio: Rigore e Proporzionalità in Discussione
Il nuovo quadro sanzionatorio presenta aspetti di particolare severità. L'articolo 193 del Codice della Strada prevede sanzioni da euro 866 a euro 3.464 per chi circola senza copertura assicurativa, con l'applicazione delle misure accessorie del sequestro e della confisca del veicolo. Come riportato dalle fonti specializzate, "il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporta sanzioni che variano dai 100 ai 400 euro", mentre per la circolazione senza assicurazione le sanzioni possono arrivare fino a 800 euro.
I Problemi Applicativi del Sistema Sanzionatorio
Tuttavia, emerge una criticità fondamentale: la sproporzione tra la severità delle sanzioni e l'attuale impossibilità di adempiere all'obbligo per mancanza dei decreti attuativi. Come evidenziato dalle analisi tecniche, "serviranno 6 mesi perché scatti l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini. Serve un decreto".
I Nodi Irrisolti: Problemi Specifici della Normativa
Il Problema della Targa Identificativa
La questione del contrassegno identificativo rappresenta uno dei nodi più complessi. Come riportato dalle fonti più aggiornate, "il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecniche del nuovo contrassegno identificativo per i monopattini elettrici". Il decreto stabilisce che si tratta di "un contrassegno adesivo, in materiale plastificato e non rimovibile, con dimensioni standard di 5 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza", con colore di fondo bianco riflettente e caratteri alfanumerici neri.
La Questione dei Servizi di Sharing
Particolarmente complessa appare la disciplina dei servizi di sharing. Il TAR Piemonte ha evidenziato come "nelle procedure selettive per il rilascio di autorizzazioni contingentate ex art. 16 D.Lgs. 59/2010, i criteri di selezione non sono rimessi alla pura discrezionalità amministrativa dell'ente pubblico, dovendo rispondere a 'motivi imperativi di interesse generale'".
I Costi e l'Accessibilità:
Come evidenziato dalle associazioni dei consumatori, "Facile.it ha ipotizzato due possibilità: le polizze RC Capofamiglia, che tutelano il contraente e la sua famiglia da moltissime evenienze, tra cui in alcuni casi i danni arrecati a terzi durante la guida del monopattino; o l'assicurazione monopattino, cioè polizze RC per la mobilità, specifiche per i monopattini", con prezzi che "dovrebbero partire da poco meno di 75 euro all'anno nella prima ipotesi e da 40 o 80 euro per la seconda".
I Contorni della Nuova Mobilità 2025: Verso un Ecosistema Integrato
La riforma dei monopattini elettrici rappresenta solo la punta dell'iceberg di una trasformazione più ampia che sta ridisegnando il volto della mobilità urbana italiana. Come professionista che opera quotidianamente in questo settore, posso affermare che stiamo assistendo alla nascita di un nuovo ecosistema della mobilità, caratterizzato da tre elementi fondamentali: integrazione, responsabilizzazione e sostenibilità. L'integrazione si manifesta nell'approccio sistemico alla micromobilità, dove monopattini, biciclette elettriche e servizi di sharing non sono più considerati fenomeni isolati ma componenti di un sistema di trasporto multimodale. Il decreto "Rilancio" aveva già anticipato questa visione, prevedendo incentivi per "l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica".
La responsabilizzazione emerge chiaramente dall'equiparazione assicurativa e dall'introduzione dell'obbligo di identificazione. Come evidenziato dalle analisi specialistiche, "il futuro della mobilità elettrica, tra sicurezza e regolamentazione, è ora in attesa di ulteriori sviluppi".
La sostenibilità non è più solo ambientale ma anche economica e sociale. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada garantisce il risarcimento dei danni "nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128", assicurando una protezione adeguata senza compromettere la sostenibilità economica del sistema.
Le Prospettive Future: Sfide e Opportunità
L'approccio graduale all'implementazione, pur presentando criticità, offre l'opportunità di un adattamento progressivo del sistema. Come evidenziato dal Codice delle Assicurazioni, "le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe" predeterminate, garantendo l'accesso al mercato assicurativo.
La tecnologia giocherà un ruolo cruciale nell'implementazione della nuova normativa. I sistemi di identificazione digitale, le app per la gestione assicurativa e le piattaforme integrate di mobilità rappresentano gli strumenti attraverso cui la normativa si tradurrà in pratica quotidiana.
La governance urbana dovrà evolversi per gestire la complessità del nuovo sistema. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le amministrazioni comunali assumono un ruolo centrale nella regolamentazione dei servizi, dovendo bilanciare esigenze di sicurezza, sostenibilità e accessibilità.
Considerazioni Conclusive: Verso una Mobilità Responsabile
L'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici rappresenta molto più di una semplice norma tecnica: è il simbolo di una nuova concezione della mobilità urbana, basata sui principi di responsabilità, sicurezza e sostenibilità. Come professionista del diritto che ha seguito da vicino questa evoluzione, ritengo che la strada intrapresa sia corretta nel principio, pur necessitando di un'implementazione attenta e graduale. La sfida principale risiede nella capacità di mantenere l'equilibrio tra regolamentazione e accessibilità, evitando che l'eccesso di burocrazia comprometta i benefici della micromobilità. Il successo della riforma dipenderà dalla capacità di tutti gli attori coinvolti - legislatore, amministrazioni, operatori e cittadini - di collaborare verso un obiettivo comune: la costruzione di un sistema di mobilità urbana più sicuro, sostenibile e inclusivo. L'esperienza maturata in questi mesi di transizione normativa dimostra come la regolamentazione della micromobilità richieda un approccio multidisciplinare che tenga conto tanto degli aspetti tecnico-giuridici quanto delle implicazioni economiche e sociali. Solo attraverso questo approccio sistemico sarà possibile garantire che la rivoluzione della micromobilità si traduca in un reale miglioramento della qualità della vita urbana.
Elenco delle Fonti Normative e Giurisprudenziali
Fonti Normative: 1. Art. 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile 2. Art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) - Massimali di garanzia 3. Art. 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Obbligo a contrarre 4. Art. 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - Fondo di garanzia per le vittime della strada 5. Art. 229 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto "Rilancio") - Misure per incentivare la mobilità sostenibile
Fonti Giurisprudenziali:
1. Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 116 del 2024 2. Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 551 del 2024 3. Consiglio di Stato sentenza n. 1811 del 2022 4. Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 1 del 2024 5. Tribunale civile Larino sentenza n. 118 del 11 aprile 2025 6. Tribunale civile Torino sentenza n. 5531 del 04 novembre 2024 7. Tribunale civile Torino sentenza n. 5765 del 15 novembre 2024 8. Tribunale civile Torino sentenza n. 4867 del 30 settembre 2024 9. Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 114 del 2024 10. Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 522 del 2024
Avv. Erik Stefano Carlo Bodda - Foro di Torino