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Notizie Giuridiche

» Patti pre-divorzio: l'autonomia negoziale dei coniugi
05/08/2025 - Francesco Pace

La vicenda sottesa e la questione giuridica

La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte (con ordinanza n. 20415 del 21.07.2025) riguardava la validità di una scrittura privata stipulata tra coniugi nel lontano 2011, con la quale il marito si impegnava a corrispondere alla moglie la somma di 146.400 euro in caso di separazione, riconoscendo il contributo economico da lei prestato al benessere familiare e al pagamento del mutuo. Tale accordo era stato contestato dal marito che ne invocava la nullità per contrarietà all'ordine pubblico e alle norme imperative di legge, in particolare agli artt. 143 e 160 del codice civile.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il diritto di famiglia italiano ha attraversato una profonda trasformazione negli ultimi decenni, caratterizzata dal progressivo superamento di concezioni rigidamente pubblicistiche del matrimonio a favore di una maggiore valorizzazione dell'autonomia privata dei coniugi. Tale evoluzione ha investito anche la disciplina degli accordi stipulati in previsione della crisi matrimoniale, tradizionalmente considerati nulli per violazione del principio di indisponibilità dei diritti matrimoniali sancito dall'articolo 160 del codice civile.

L'orientamento tradizionale, consolidato per decenni, si fondava sulla considerazione che gli accordi preventivi potessero condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcertati, ma anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare, venendo così ad incidere su uno status personale e a limitare la libertà di difesa nel successivo giudizio di divorzio.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha operato una significativa revisione di questo orientamento, giungendo a riconoscere la validità degli accordi pre-divorzio purché rispettino determinati parametri di liceità e non contrastino con l'ordine pubblico.

La svolta della Cassazione: contratti atipici con condizione sospensiva

La decisione della Cassazione del 2025 rappresenta il punto di arrivo di un percorso evolutivo che ha portato al riconoscimento della piena validità degli accordi pre-divorzio quando configurati come contratti atipici con condizione sospensiva lecita.

La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui "sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, individuando in tale evento una mera condizione sospensiva apposta al contratto, poiché sono espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c." (Cass. n. 23716/2012; Cass. n. 19304/2013).

Tale orientamento trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 1322 del codice civile, che riconosce alle parti la possibilità di concludere contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

La separazione o il divorzio vengono così qualificati non come causa genetica dell'accordo, ma come mero evento condizionale futuro e incerto, idoneo a far sorgere gli effetti delle pattuizioni convenute.

L'obbligazione restitutoria, chiarisce la Suprema Corte, "trovava la sua ragion d'essere, una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio".

Inoltre, l'inderogabilità dei diritti e doveri "non veniva meno per il fatto che uno dei coniugi, avendo ricevuto un prestito dall'altro, si impegnava a restituirlo per il caso della separazione" (Cass. n. 19304/2013).

I limiti di validità e le condizioni di liceità

Nonostante il riconoscimento della validità di principio degli accordi pre-divorzio, la giurisprudenza ha individuato precisi limiti e condizioni che devono essere rispettati per garantire la liceità di tali pattuizioni.

In primo luogo, gli accordi non devono contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la natura della condizione sospensiva.

L'articolo 1355 del codice civile stabilisce la nullità dell'alienazione di un diritto o dell'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva meramente potestativa.

Tuttavia, la separazione non può considerarsi condizione meramente potestativa quando le parti la considerano come evento oggettivo, indipendentemente da eventuali responsabilità addebitabili all'uno o all'altro coniuge.

Come osservato dalla dottrina, se la separazione è condizione sospensiva per far spiegare effetto al contratto atipico, allora non dovrebbe essere meramente potestativa in quanto nulla ex articolo 1355 del codice civile. Pertanto, l'accordo atipico spiegherebbe effetto laddove la volontà di separazione sia comune ad entrambi i coniugi.

La natura giuridica degli accordi pre-divorzio

La giurisprudenza ha chiarito che gli accordi pre-divorzio costituiscono espressione dell'autonomia contrattuale delle parti e non interferiscono con i diritti indisponibili quando risultino espressione di libera determinazione negoziale.

Tali accordi rispondono ad uno spirito di sistemazione globale dei rapporti patrimoniali che sfugge sia alle connotazioni dell'atto donativo vero e proprio, sia a quelle dell'atto di vendita, rivelando una propria tipicità che può assumere i connotati dell'onerosità o della gratuità in ragione della ricorrenza di una sistemazione solutorio-compensativa complessiva dei rapporti patrimoniali maturati durante la convivenza matrimoniale.

Conclusioni

L'evoluzione giurisprudenziale culminata con l'ordinanza della Cassazione del 2025 segna un importante superamento del rigido divieto che caratterizzava gli accordi pre-divorzio, aprendo la strada a una maggiore valorizzazione dell'autonomia negoziale dei coniugi nella gestione della crisi matrimoniale.

La qualificazione di tali accordi come contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela, rappresenta una soluzione equilibrata che concilia l'esigenza di tutelare i diritti indisponibili con il riconoscimento della libertà contrattuale, sempre nel rispetto dei principi fondamentali di tutela del coniuge economicamente più debole e dell'interesse superiore della prole.


Avv. Francesco Pace

Avv. Ylli Pace

Per contattare gli Avv.ti Pace utilizzare i riferimenti dello Studio Legale Cataldi sede di Roma e/o inviare una e-mail al seguente indirizzo studiolegalecataldiroma@gmail.com

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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