
La decisione di Palazzo Spada del 2 luglio u.s. n. 5712, è comprensibile richiamando il dettato dell'art. 41, c. 14, del D.lgs n. 36/2023: "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."
La norma succitata dà indicazioni alle stazioni appaltanti, per l'esatto calcolo dell' l'importo da porre a base di gara, non si rivolge direttamente all' operatore economico.
Il legislatore con tale istruzione indica alle stazioni appaltanti, non di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, per "scorporare" si intende indicare separatamente tali costi rispetto all'importo complessivo soggetto a ribasso. Di fatto, anche con il codice del 2023 i costi della manodopera sono e restano parte dell'importo oggetto di ribasso.
Rispetto al precedente testo dell'art. 23, c.16, del d.lgs. n. 50 del 2016, il nuovo art. 41 indica alle stazioni appaltanti di indicare separatamente i costi della manodopera , ma tale indicazione separata non sottrae tali costi al ribasso.
Scrive il Collegio che la quantificazione e l'indicazione separata (o "scorporata") dei costi della manodopera negli atti di gara risponde ad una maggiore trasparenza dell' azione amministrativa e migliore tutela della manodopera, nel rispetto comunque della libertà di iniziativa economica e d'impresa; ed induce le imprese partecipanti alla gara ad adeguare i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante.
Ai sensi del c. 14 dell'art. 41 l' o.e. può giustificare il ribasso , rispetto al costo quantificato dalla stazione appaltante, dando conto di una "più efficiente organizzazione aziendale" .
A sostegno dell'interpretazione del Consiglio di Stato e di numerosi TAR anche i due atti di seguito indicati:
- l'operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera (come d'altronde era già sancito dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, attualmente, dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023: cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 31 dicembre 2024, n. 10547), della stessa indicazione oggi è onerata anche la stazione appaltante (a differenza di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016) (ai sensi dell'art. 41, comma 14, secondo periodo);
- per o.e. e stazione appaltante, "l'importo posto a base di gara" è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell'art. 41, comma 14, primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso "complessivo" offerto dall'operatore economico
La medesima Sezione V del C.d.S., già con le precedenti sentenze la 2024, n. 9255 la n. 3611/2025, si era espressa sull'interpretazione da dare all'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, concludendo sulla base di "una lettura sistematica e costituzionalmente orientata", esplicitata nella motivazione (in particolare al punto 9.6, a cui si fa rinvio), che "il costo della manodopera (differentemente dai costi della sicurezza) è assoggettabile a ribasso (conclusione che contribuisce anche a chiarire l'effettivo contenuto normativo attribuibile al terzo periodo dell'art. 41, comma 14 cit., nel senso che l'appello a una «più efficiente organizzazione aziendale» potrà costituire, per l'offerente, la base per giustificare il discostamento dal costo della manodopera indicato nel bando di gara, nei limiti normativi sopra rammentati)".
Si legge nella sentenza di aprile u.s. "Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali ... Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art.108, comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia".

