La recente decisione della Corte di Cassazione di rinviare il processo alla Corte d'Appello di Torino nel caso Vautero di Cuneo rappresenta un momento di svolta nella giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile delle multinazionali del tabacco. Questa pronuncia, che si inserisce in un panorama giurisprudenziale tradizionalmente ostile alle pretese risarcitorie dei fumatori, merita un'analisi approfondita per comprendere le implicazioni che potrebbero derivarne per il futuro contenzioso in questo delicato settore.
Il caso in questione tocca il cuore di una problematica che da decenni divide la giurisprudenza italiana: fino a che punto le case produttrici di sigarette possano essere ritenute responsabili dei danni alla salute causati dal consumo dei loro prodotti" La decisione di rinvio della Suprema Corte suggerisce che vi siano profili meritevoli di un nuovo esame, aprendo scenari inediti in un ambito dove la giurisprudenza di legittimità si è mostrata finora particolarmente rigorosa nell'escludere la responsabilità dei produttori.
La giurisprudenza italiana in materia di danni da fumo ha seguito un percorso caratterizzato da una sostanziale chiusura verso le pretese risarcitorie dei fumatori. La Cassazione civile sentenza n. 11272/2018 ha cristallizzato un orientamento che esclude la responsabilità delle multinazionali del tabacco sulla base del principio della "causa prossima di rilievo", affermando che "il nesso causale deve essere escluso quando il danno risulti determinato da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo".
Questo approccio, confermato dalla Cassazione ordinanza n. 25161/2018, ha posto l'accento sull'autoresponsabilità del fumatore, ritenendo che "la dipendenza psicofisica dalla nicotina non elimina di per sé la natura volontaria della condotta del fumatore, rimanendo integro il principio di autoresponsabilità che impone al consumatore il dovere di astenersi da un uso smodato e nocivo del tabacco per la propria salute".
Tuttavia, il panorama giurisprudenziale non è stato monolitico. Il tribunale civile di Milano sentenza n. 9235/2014 aveva adottato un approccio più favorevole ai danneggiati, qualificando "la produzione e commercializzazione di sigarette come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto finalizzata al commercio e all'uso da parte del consumatore di un prodotto idoneo a produrre danni nella fase del consumo normale e tipico".
L'analisi della responsabilità delle multinazionali del tabacco non può prescindere dal complesso quadro normativo che disciplina la materia. L'art. 114 del Codice del Consumo stabilisce il principio generale secondo cui "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto", mentre l'art. 104 impone al produttore di "fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto".
La disciplina della responsabilità del produttore, come delineata dall'art. 120 Codice del consumo, prevede che "il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno", mentre "il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità". Questo schema probatorio assume particolare rilevanza nel contesto dei danni da fumo, dove la dimostrazione del nesso causale rappresenta tradizionalmente l'ostacolo principale per i danneggiati.
Il rinvio disposto dalla Cassazione nel caso Vautero suggerisce che vi siano profili della vicenda che meritano un riesame approfondito da parte dei giudici di merito. Questa decisione potrebbe segnalare un'evoluzione nell'approccio della Suprema Corte, che potrebbe essere influenzata da diversi fattori.
In primo luogo, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sui meccanismi di dipendenza dalla nicotina potrebbe aver fornito nuovi elementi per riconsiderare il tradizionale principio dell'autoresponsabilità del fumatore. La ricerca medica ha infatti dimostrato che la dipendenza da nicotina comporta alterazioni neurobiologiche che possono compromettere significativamente la capacità di autodeterminazione del soggetto.
In secondo luogo, l'analisi delle strategie di marketing adottate dalle multinazionali del tabacco, emerse attraverso la documentazione resa pubblica in seguito ai contenziosi internazionali, ha rivelato pratiche volte deliberatamente a minimizzare la percezione dei rischi e a massimizzare il potenziale di dipendenza dei prodotti. Questi elementi potrebbero essere stati valorizzati nel caso Vautero per sostenere una diversa ricostruzione del nesso causale.
Un aspetto centrale della questione riguarda gli obblighi informativi gravanti sui produttori di tabacco. La Cassazione con ordinanza n. 20290/2019 ha stabilito che "l'esercente l'attività pericolosa fornisce la prova liberatoria richiesta dalla norma dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno attraverso l'apposizione sui pacchetti di sigarette delle informazioni prescritte dalla legge circa la nocività del prodotto per la salute".
Tuttavia, questa impostazione potrebbe essere messa in discussione alla luce di una valutazione più rigorosa dell'adeguatezza delle informazioni fornite. Il caso Vautero potrebbe aver sollevato questioni relative alla completezza e all'efficacia delle avvertenze sanitarie, specialmente in relazione al periodo precedente l'introduzione delle attuali normative europee in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco.
La questione del nesso causale rappresenta il cuore del contenzioso sui danni da fumo. La giurisprudenza consolidata ha tradizionalmente richiesto la dimostrazione di un rapporto causale diretto tra il consumo di sigarette e la patologia sviluppata, escludendo la responsabilità del produttore quando il danno sia riconducibile alla libera scelta del fumatore.
Il tribunale di Milano con sentenza n. 9235/2014 aveva adottato un approccio più flessibile, affermando che "il nesso causale tra assunzione di tabacco e neoplasia polmonare deve essere valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza e del più probabile che non, proprio della responsabilità civile, potendosi fare ricorso agli studi epidemiologici per stabilire il nesso eziologico".
Il rinvio nel caso Vautero potrebbe indicare che la Cassazione intende riconsiderare i criteri di valutazione del nesso causale, possibilmente orientandosi verso standard probatori più favorevoli ai danneggiati, in linea con l'evoluzione della giurisprudenza europea e internazionale in materia.
La decisione di rinvio della Cassazione nel caso Vautero potrebbe rappresentare il preludio a un significativo cambiamento di rotta nella giurisprudenza italiana sui danni da fumo. Diversi elementi suggeriscono che i tempi potrebbero essere maturi per una riconsiderazione dell'approccio tradizionalmente restrittivo adottato dai tribunali italiani.
L'evoluzione del diritto europeo dei consumatori, con l'introduzione di normative sempre più stringenti in materia di informazione e protezione dei consumatori, potrebbe influenzare l'interpretazione delle norme nazionali. L'art. 33 Codice del Consumo sulle clausole vessatorie e la disciplina generale della responsabilità del produttore potrebbero essere rilette alla luce di una maggiore sensibilità verso la tutela dei diritti dei consumatori.
Inoltre, l'esperienza maturata in altri ordinamenti, dove le multinazionali del tabacco sono state condannate al risarcimento di ingenti danni, potrebbe fornire precedenti persuasivi per una diversa valutazione delle responsabilità in gioco.
Il caso Vautero potrebbe essere l'occasione per allineare la giurisprudenza italiana agli standard internazionali in materia di responsabilità civile per danni da prodotti del tabacco.
Dal punto di vista processuale, il rinvio della Cassazione impone alla Corte d'Appello di Torino di riesaminare la vicenda alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte. Questo riesame dovrà necessariamente confrontarsi con le consolidate posizioni giurisprudenziali in materia, valutando se sussistano elementi sufficienti per una diversa ricostruzione dei fatti e del diritto applicabile.
La strategia difensiva delle multinazionali del tabacco dovrà adattarsi a questo nuovo scenario, che potrebbe richiedere un approccio più articolato nella dimostrazione dell'assenza di responsabilità. Non sarà più sufficiente invocare genericamente il principio dell'autoresponsabilità del fumatore, ma occorrerà fornire una prova più rigorosa dell'adeguatezza delle misure informative adottate e dell'assenza di condotte colpose nella commercializzazione dei prodotti.
Le implicazioni del caso Vautero travalicano i confini del singolo processo per assumere una dimensione economica e sociale di ampio respiro. Un eventuale riconoscimento della responsabilità delle multinazionali del tabacco potrebbe aprire la strada a una moltiplicazione dei contenziosi, con conseguenze significative per l'industria del tabacco e per il sistema sanitario nazionale.
Dal punto di vista economico, le multinazionali del tabacco potrebbero trovarsi esposte a richieste risarcitorie di entità considerevole, analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti e in altri paesi dove la responsabilità civile per danni da fumo è stata riconosciuta. Questo scenario potrebbe incentivare l'adozione di politiche di prevenzione più efficaci e di strategie di comunicazione più trasparenti sui rischi del fumo.
Dal punto di vista sociale, il riconoscimento della responsabilità delle multinazionali del tabacco potrebbe contribuire a rafforzare le politiche di salute pubblica volte alla riduzione del consumo di tabacco, fornendo un ulteriore deterrente all'industria e un sostegno economico per le vittime del fumo e le loro famiglie.
Il rinvio della Cassazione nel caso Vautero di Cuneo rappresenta un momento di potenziale svolta nella giurisprudenza italiana sui danni da fumo. Dopo decenni di orientamenti sostanzialmente favorevoli alle multinazionali del tabacco, la Suprema Corte sembra aprire a una riconsiderazione dei principi consolidati in materia di responsabilità civile per danni da prodotti del tabacco.
La Corte d'Appello di Torino si trova ora di fronte a una sfida interpretativa di grande rilevanza, chiamata a bilanciare i principi dell'autoresponsabilità individuale con le esigenze di tutela dei consumatori e di deterrenza nei confronti di pratiche commerciali potenzialmente lesive. L'esito di questo giudizio di rinvio potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase nella giurisprudenza italiana, più attenta alla protezione dei diritti dei consumatori e più severa nella valutazione delle responsabilità delle multinazionali.
Il caso Vautero dimostra come il diritto sia un organismo vivente, capace di evolversi in risposta ai mutamenti della società e delle conoscenze scientifiche. La responsabilità civile per danni da fumo, a lungo considerata un terreno impervio per i danneggiati, potrebbe finalmente trovare in Italia un riconoscimento più ampio, in linea con le tendenze internazionali e con i principi di tutela dei consumatori che caratterizzano l'ordinamento europeo contemporaneo.