• Richiesta Consulenza Legale

  • Should be Empty:
  • Tariffe

Notizie Giuridiche

» Documenti non consegnati all'amministrazione: l'intervento della Consulta
13/08/2025 - Redazione


«Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, afferisce al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis», per cui solo attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, che ne restringe fortemente la portata applicativa, la previsione dell'inutilizzabilità processuale degli elementi informativi non trasmessi o non consegnati dal contribuente su richiesta dell'amministrazione finanziaria, «ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale», essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti «che è presupposto di ogni civile convivenza». È quanto si legge nella sentenza numero 137/2025, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma sull'articolo 32, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). La sentenza non solo ha confermato interamente la linea interpretativa già fornita dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti di applicabilità della suddetta disposizione, ma ne ha ulteriormente ridotto la portata, precisando che devono essere esclusi dalla sanzione dell'inutilizzabilità nel processo «quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente». Inoltre, in forza dell'evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l'Amministrazione finanziaria potrebbe ottenere interrogando le stesse. Non è infatti giustificato che al contribuente vengano richiesti oneri di attivazione (con il potenziale rischio, peraltro, di eventuali errori che determinino poi l'inutilizzabilità delle prove) per fornire elementi informativi di cui l'Amministrazione finanziaria potrebbe facilmente disporre. Solo così «ridimensionata e intesa», la norma censurata – ha precisato la sentenza – è idonea a inserirsi nel più ampio contesto dell'evoluzione dei rapporti tra "autorità" e "consenso" e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente a favore di una progressiva partecipazione di quest'ultimo al procedimento, secondo quella prospettiva di compliance fiscale e di dialogo anticipato fra Fisco e contribuente che è stata valorizzata anche dalla recente riforma tributaria.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

Altre materie su cui è possibile richiedere una consulenza legale online:
Il team degli avvocati di consulenza legale on-line.it può rispondere ai vostri quesiti anche nelle seguenti materie:
Proprietà e diritti reali - diritto del lavoro - obbligazioni e contratti - appalti - locazioni - fallimento e altre procedure concorsuali - diritto penale.
Per qualsiasi altra materia inviate in ogni caso la vostra richiesta. Il nostro è un team multidisciplinare.
Rassegna Stampa
Una rassegna stampa giuridica che raccoglie le notizie dai principali siti di informazione giuridica.
Discussioni Giuridiche
Le ultime discussioni dai newsgroup dedicati al mondo del diritto.