La sentenza delle Sezioni Unite n. 27515/2025 rappresenta una svolta epocale nell'interpretazione del delitto di epidemia colposa, stabilendo che il reato di cui agli artt. 438 e 452 c.p. può essere integrato anche mediante condotta omissiva.
La questione nasceva dal contrasto tra l'orientamento consolidato, che escludeva la forma omissiva considerando l'art. 438 cod. pen. un reato a forma vincolata, e l'esigenza di tutelare efficacemente la salute pubblica emersa durante la pandemia Covid-19. La Cassazione n. 9133/2018 aveva stabilito l'incompatibilità tra la locuzione "mediante diffusione di germi patogeni" e la clausola di equivalenza dell'art. 40, comma 2, c.p., orientamento confermato dalla sentenza n. 20416/2021.
Le Sezioni Unite hanno superato tale impostazione distinguendo tra reati "a forma vincolata" e reati "a mezzo vincolato". Nel delitto di epidemia, il vincolo riguarda esclusivamente il mezzo attraverso cui si realizza l'evento - la diffusione di germi patogeni - non la modalità della condotta, che può essere tanto commissiva quanto omissiva.
La Corte ha valorizzato il principio di offensività, evidenziando che la tutela della salute pubblica prescinde dalle modalità attraverso cui si realizza l'aggressione al bene giuridico. L'elemento unificante risiede nell'idoneità a cagionare la diffusione di agenti patogeni, non nella specifica modalità esecutiva.
La configurabilità dell'epidemia colposa omissiva richiede la sussistenza di tutti gli elementi tipici del reato omissivo improprio: un obbligo giuridico di impedire l'evento epidemico, la possibilità concreta di impedire l'evento attraverso l'adempimento dell'obbligo, e il nesso di causalità tra omissione ed evento, accertato secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza.
La decisione avrà significative ripercussioni sui procedimenti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19, potendo comportare la riapertura di indagini precedentemente archiviate in base all'orientamento restrittivo precedente. La pronuncia rappresenta un'evoluzione interpretativa coerente con i principi costituzionali di tutela della salute pubblica, confermando la capacità del sistema giuridico di adeguarsi alle sfide sanitarie contemporanee mantenendo saldi i principi di legalità.
Riassunto della decisone: Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il reato di epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva, superando l'orientamento restrittivo precedente. La decisione qualifica l'art. 438 cod. pen. come reato "a mezzo vincolato" anziché "a forma vincolata", consentendo l'applicazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. La pronuncia avrà rilevanti impatti sui procedimenti Covid-19 e rappresenta un adeguamento del diritto penale alle esigenze di tutela della salute pubblica.