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Notizie Giuridiche

» Opposizione a DI: no al conguaglio senza prove
27/07/2025 - Redazione


Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Roccapiemonte ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 236/2017 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Consorzio per la Gestione Integrata di Raccolta e di Smaltimento dei Rifiuti Urbani – Bacino Salerno/1 in liquidazione, per l'importo di euro 3.480.283,96 a titolo di corrispettivo, conguagli ed Iva inerenti all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta per conto del Comune consorziato (oltre interessi legali, come in ricorso e fino al soddisfo).

Nel corso del giudizio di opposizione, la difesa del Consorzio ha esteso la pretesa agli interessi moratori commerciali (nelle transazioni commerciali il tasso degli interessi moratori è determinato in misura pari al saggio d'interesse legale maggiorato di otto punti percentuali).

A sostegno dell'opposizione, il Comune di Roccapiemonte (difeso dall'Avv. Giovanni Maria di Lieto) ha ampiamente contestato le fatture poste a fondamento del monitorio, deducendo innanzitutto la mancata prova dell'effettivo svolgimento delle attività di cui è stato richiesto il pagamento, la non debenza del corrispettivo in quanto - anche ove provate - si tratterebbe di attività già ricomprese nel canone omnicomprensivo ritualmente corrisposto al Consorzio; che non fosse stato applicato dal Consorzio in ogni caso il giusto procedimento contabile.

In particolare, secondo il difensore del Comune di Roccapiemonte, "Il Comune di Roccapiemonte nulla in più è obbligato a pagare al Consorzio rispetto a quanto dovuto a titolo di servizio reso e mensilmente fatturato in conformità alla Convenzione del 09/07//2007 e al Piano industriale approvato dal Commissario di Governo in data 31/12/2007 con ordinanza n. 531 (canone omnicomprensivo). […] In ogni caso, il Consorzio non ha fornito alcuna prova a dimostrazione della pretesa creditoria avanzata nei confronti del Comune, limitandosi ad allegare estratti contabili, fatture ed elencazioni di presunte lavorazioni che non hanno alcun valore probatorio in ordine all'esistenza delle singole prestazioni indicate nelle impugnate fatture ed al relativo valore".

Sugli interessi moratori commerciali, il difensore del Comune di Roccapiemonte ha sostenuto, tra l'altro: "Gli interessi moratori non sono stati richiesti dal Consorzio, né nel ricorso, né nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sede di precisazione delle conclusioni, per la prima volta il Consorzio chiede che gli vengano riconosciuti gli interessi moratori commerciali; ma la richiesta è inammissibile, tardiva e sul punto non si accetta il contraddittorio".

Con sentenza n. 2347/2025, pubblicata il 17/07/2025 (sotto allegata), il Tribunale di Nocera Inferiore I Sezione Civile (Giudice Monocratico Dott.ssa Aurelia Cuomo) ha ritenuto fondate le tesi ed argomentazioni svolte dall'Avv. Giovanni Maria di Lieto.

Si legge in sentenza: "Tanto chiarito, venendo più propriamente al merito della controversia, l'ingente somma portata dal decreto ingiuntivo n. 236/17 si compone di diverse poste di credito ed in particolare: a) canone relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2011-2014 (primo trimestre); b) costi aggiuntivi per attività extra non ricomprese nel canone e nei servizi base, denominati "conguagli"; c) interessi. Quanto poi alle somme relative al corrispettivo, per così dire, "ordinario", il Comune ha eccepito ancora il parziale pagamento di quanto richiesto".

"Come ben ricostruito dal Ctu, il Comune di Roccapiemonte ha prodotto in giudizio mandati di pagamento per complessivi euro 1.721.402,78. Detta somma è stata riconosciuta dalla difesa del Consorzio opposto". […] "Pertanto, la somma di euro 1.721.402,78, comprovata dai mandati di pagamento in atti, dovrà essere riconosciuta sì come ritualmente versata a saldo delle fatture ivi specificate. Con riferimento poi alle fatture inerenti il 'conguaglio' (per la cui analitica individuazione ed elencazione si rimanda all'elaborato peritale pagg. 9-15) il Comune di Roccapiemonte ha eccepito la mancata prova dell'effettivo espletamento della prestazione". […]

"Le contestazioni del Comune opponente si concentrano specificamente sui chiesti ingenti conguagli a debito, sul presupposto della non debenza degli stessi, della illegittimità della relativa convenzione e comunque sull'assenza di prova delle prestazioni aggiuntive". […] "Pertanto, in disparte dei profili relativi alla eccepita nullità della clausola e del rispetto del procedimento contabile, è assorbente la questione, pur ritualmente fatta valere, dell'assenza di prova ed invero anche di specifica allegazione, delle attività ulteriori di cui il Consorzio chiede il pagamento. Di conseguenza, attesa la genericità delle richieste di prova orale disattese in fase istruttoria, la pretesa creditoria relativa ai conguagli non potrà trovare accoglimento per l'importo complessivo di euro 703.134,31".

Il Giudice ha infine così disposto: "Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo così provvede:

- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 236/17;

- Condanna parte opposta al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1.055.746,87, oltre interessi come per legge;

- Compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU".


Si ringrazia l'Avv. Giovanni Maria di Lieto (www.studiolegaledilieto.it) per la segnalazione

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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