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Notizie Giuridiche

» Prescrizione contributi previdenziali forensi: un sistema in cerca di equilibrio
23/08/2025 - Erik Stefano Carlo Bodda


La recente sentenza del Tribunale di Asti n. 218/2025 offre l'occasione per una riflessione critica sulla disciplina della prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense, evidenziando le criticità dell'attuale sistema che determina un'irragionevole disparità di trattamento tra gli iscritti.

Il caso

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 218/2025, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un avvocato per contributi previdenziali non versati dal 2011 al 2020, ritenendo che in caso di omessa presentazione del mod. 5, il termine di prescrizione non inizi mai a decorrere fino all'acquisizione dei dati reddituali da parte della Cassa.

Il quadro normativo

L'evoluzione della disciplina sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense ha attraversato tre fasi:

a) Termine decennale ex art. 19 L. 576/1980

b) Termine quinquennale ex art. 3 L. 335/1995

c) Ripristino termine decennale ex art. 66 L. 247/2012

Le criticità del sistema

L'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 19 L. 576/1980 ha creato un paradossale sistema a "doppio binario":

  • Per chi presenta il mod. 5 con dati non veritieri: la prescrizione decorre dalla presentazione

Per chi omette il mod. 5: il credito diventa sostanzialmente imprescrittibile

La disparità con altre Casse previdenziali

  1. L'analisi comparativa evidenzia una irragionevole disparità:

  • INARCASSA: 5 anni

  • ENPAM: 5 anni

  • CNPADC: 5 anni

Cassa Forense: 10 anni con imprescrittibilità in caso di omesso mod. 5

I profili di illegittimità costituzionale

  1. L'attuale sistema presenta evidenti profili di contrasto con:

a) Art. 3 Cost.: irragionevole disparità tra iscritti e tra professioni

b) Art. 24 Cost.: lesione del diritto di difesa

c) Art. 38 Cost.: compressione della tutela previdenziale

d) Art. 53 Cost.: violazione del principio di capacità contributiva

L'acquisizione dei dati reddituali

La tesi della Cassa secondo cui solo dal 2022 avrebbe potuto acquisire i dati reddituali appare infondata alla luce di:

  • Art. 50 D.Lgs. 82/2005: obbligo di cooperazione tra PA

  • DPR 600/1973: accesso diretto ai dati fiscali

Convenzioni già attive con altre Casse dal 2000

Conclusioni

  1. L'interpretazione data dal Tribunale di Asti all'art. 19 L. 576/1980 cristallizza un sistema che:

a) Premia chi presenta dichiarazioni non veritiere

b) Punisce eccessivamente chi omette il mod. 5

c) Crea una irragionevole disparità con altre professioni

d) Contrasta con principi costituzionali fondamentali

L'art. 2935 c.c. stabilisce infatti che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", principio che la giurisprudenza ha interpretato nel senso che rileva la possibilità giuridica e non quella meramente fattuale di esercitare il diritto.

In questa direzione si è espressa la sentenza del tribunale del lavoro di Reggio Emilia n. 196/2025, che ha chiarito come "l'art. 2935 c.c., nel dire che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo alla possibilità giuridica, e non fattuale, ossia al momento in cui il diritto matura e diviene esigibile, a prescindere dagli impedimenti soggettivi". La stessa pronuncia ha precisato che "la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento e non da quello in cui il credito viene dichiarato".

Analogamente, il tribunale del lavoro di Frosinone (sentenza n. 2136/2024) ha stabilito che "l'impossibilità di far valere il diritto che rileva ai fini dell'art. 2935 c.c. come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto".

Per quanto concerne specificamente la Cassa Forense, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla trasmissione della dichiarazione reddituale, come evidenziato dalla sentenza del tribunale del lavoro di Torino n. 2450/2024, che ha precisato come "il termine prescrizionale decorre dalla data di trasmissione alla Cassa Forense della dichiarazione da parte dell'obbligato, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980".

Tuttavia, quando non sia stata presentata alcuna dichiarazione, trova applicazione il principio generale dell'articolo 2935 c.c., come confermato dal tribunale di Tivoli con sentenza n. 1762/2024, secondo cui "il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati come determinato ex lege".

La ratio sottesa a questi orientamenti giurisprudenziali riflette esattamente il principio: l'inerzia del creditore non può tradursi in pregiudizio per il debitore, dovendo la prescrizione decorrere dal momento in cui il diritto diviene giuridicamente azionabile, indipendentemente dalla conoscenza effettiva del creditore o dalle difficoltà pratiche di accertamento del credito.

Questo orientamento trova particolare applicazione nelle controversie previdenziali, dove la giurisprudenza ha costantemente affermato che non possono essere addossati al debitore gli effetti dell'inerzia dell'ente creditore nell'esercizio dei propri poteri di controllo e accertamento, dovendo prevalere la certezza dei rapporti giuridici garantita dall'istituto della prescrizione.

Si auspica un intervento della Corte Costituzionale per riequilibrare il sistema, garantendo:

  1. Certezza dei termini prescrizionali

  2. Parità di trattamento tra iscritti

  3. Uniformità con altre Casse previdenziali

La sentenza in esame forse, rappresenta un'occasione mancata per correggere le distorsioni di un sistema che necessita di una profonda revisione per garantire equità e certezza del diritto nel settore della previdenza forense.

[L'articolo riflette l'opinione personale dell'autore e non costituisce parere legale]


Avv. Erik Stefano Carlo Bodda

Foro di Torino

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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