La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5155/2025 ha chiarito che la notifica della sentenza, anche senza il rispetto delle rigide formalità descritte dall'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione della stessa.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata che aveva rigettato l'appello erariale.
Il Controricorrente ha da subito eccepito la tardività del ricorso in Cassazione per decorrenza del termine breve di impugnazione a seguito della notifica via PEC di copia della sentenza di secondo grado al fine della richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza.
L'Agenzia delle Entrate ricorrente ha risposto in memoria sul punto sostenendo che la notifica della sentenza ai fini del pagamento delle spese processuali non poteva essere idonea al fine del decorso del termine di impugnazione in quanto la procedura di notifica non rispettava i rigidi requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 38, D.Lgs. n. 546/1992, che richiede la notifica di copia autentica della sentenza e il deposito nel fascicolo processuale - nei 30 giorni successivi - della sentenza notificata con la ricevuta di notifica.
Il Collegio giudicante ha chiarito che la richiesta di pagamento delle spese liquidate in sentenza, che essendo provvisoriamente esecutiva non necessitava di una espressa istanza, non poteva escludere o rendere equivoca la funzione notificatoria dell'allegazione della sentenza di secondo grado alla richiesta stessa.
Il Giudicanti, quindi, hanno esaminato nel merito le eccezioni proposte dalla ricorrente e hanno evidenziato che è irrilevante la circostanza che la sentenza notificata non fosse in copia autentica o munita di attestato di conformità, richiamando un consolidato orientamento di legittimità applicabile al giudizio tributario che così prevede: «la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale»; nella specie, poi, i Giudici hanno constatato che in atti non vi fosse alcuna contestazione circa la completezza o l'effettiva corrispondenza all'originale della sentenza notificata.
Il Collegio ha anche chiarito che il mancato rispetto degli adempimenti richiesti dal citato articolo 38 – consistenti nel deposito nel fascicolo processuale della sentenza notificata e della ricevuta di notifica – non incidono sul decorso del termine di impugnazione essendo quest'ultimo influenzato dalla sola notifica della sentenza.
Sul punto si registra un orientamento ondivago della Cassazione in quanto con l'ordinanza n. 26449 dell'8 novembre 2017 è stato previsto che il mancato rispetto delle formalità del richiamato articolo 38 comporta l'applicazione del termine di impugnazione lungo di sei mesi; di altro avviso, invece, sempre la Cassazione con la sentenza del 2 marzo 2015, n. 4222 che ha chiarito «a nulla poi rileva, quanto meno per quel che riguarda gli effetti correlati al decorso del termine breve di impugnazione, il mancato deposito della ricevuta di consegna diretta all'Agenzia pure previsto dal ricordato art. 38 comma 2 cit., non risultando dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all'inadempimento di siffatto onere - per come evidenziato dalla dottrina unanime - nè potendo l'omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notifica a mani proprie della stessa è stata, come detto, ritualmente eseguita».
Se questo ultimo orientamento di legittimità verrà inteso come consolidato, non resta che auspicarsi che il Legislatore voglia intervenire per snellire gli adempimenti dell'art. 38 che, come altri, appaiono non funzionali al principio della certezza del diritto che la procedura processuale dovrebbe garantire.
Fabio Campanella, avvocato in Milano ed Ascoli Piceno, www.ctlf.it