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Notizie Giuridiche

» Divieto di sosta e responsabilità penale in caso di sinistro
28/07/2025 - Andrea Cagliero

La vicenda

Una donna, in sella alla propria bicicletta, si trovava costretta a deviare la propria direzione di marcia per evitare uno scooter che, parcheggiato in divieto di sosta, riduceva lo spazio di percorrenza di 70/80 cm. Nell'effettuare la manovra, spostandosi a sinistra, la signora veniva colpita dal cassone di un motocarro, che sopraggiungeva nella medesima corsia, e andava ad impattare con lo scooter riportando lesioni superiori a 40 giorni.
La Procura chiedeva il rinvio a giudizio per il conducente del motocarro e il proprietario dello scooter per il reato di lesioni colpose stradali
Il Tribunale riconosceva la responsabilità del primo perché, pur avvedendosi del cambio di direzione della persona offesa, aveva proseguito la marcia, così determinando l'impatto; assolveva, invece, il proprietario dello scooter, rilevando che, alla stregua delle perizie effettuate, il restringimento della carreggiata (dovuto al parcheggio in divieto di sosta) non avrebbe impedito il contemporaneo passaggio di bicicletta e autocarro, così non potendo accertare se il parcheggio in sosta vietata fosse causa o concausa del sinistro.

Il ricorso della Procura generale

Il Procuratore generale proponeva ricorso avverso l'assoluzione del motoclista per due motivi: violazione di legge, nella misura in cui il Tribunale riconosce come unica finalità del cartello di divieto di sosta quella di regolare la speditezza della circolazione e non anche quella di evitare incidenti, quest'ultima imponendo l'accertamento in concreto dell'esistenza di un pericolo; illogicità della motivazione in ordine all'esclusione del nesso causale, non considerando il Tribunale che le perizie avevano accertato che lo spazio tra i veicoli, al netto del restringimento causato dal motociclo, fosse di soli trenta centimetri, anziché di un metro in circostanze normali.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte (sentenza n. 592/2025 sotto allegata) accoglieva le doglianze della Procura generale.
Quanto al primo motivo, rammenta che il segnale di "divieto di sosta" può mirare sia ad evitare intralci alla circolazione stradale in determinate aree, sia a riservare parcheggi a categorie protette.
Deve, quindi, essere accertata la ragione alla base dell'apposizione del divieto, al fine di comprendere se la previsione abbia finalità cautelare e rispetto a quale rischio. Il Tribunale aveva omesso di motivare in merito alla natura cautelare del divieto e, in caso affermativo, in relazione a quale rischio.
Anche il secondo motivo meritava accoglimento, il Tribunale essendosi limitato a richiamare le perizie, senza indicare, in concreto e in base alle risultanze istruttorie, quale sarebbe stato l'ingombro della carreggiata, quale lo spazio residuo e pertanto le ragioni per cui, sul piano della causalità materiale, si sarebbe dovuta escludere l'efficienza causale della condotta del proprietario dello scooter.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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