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Notizie Giuridiche

» Sicurezza sulle strade: cosa prevede la legislazione
21/07/2025 - Claudio Capozza

"Tutti gli individui hanno diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale". [1]

Il vigente Codice della Strada (di seguiti indicato per brevità come C.d.S.), prevede all'art.1 che: La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato: questi i beni giuridici meritevoli di tutela per la cui realizzazione è stato scritto l'importante e fondamentale C.d.S.

I suddetti beni giuridici sono altresì oggetto di tutela di rango costituzionale. Al riguardo, si rammenta l'art. 2 Cost. che elenca i diritti inviolabili della persona, nonché l'art. 32 in cui è disposto che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".

Le innovazioni al CdS

Il C.d.S., di cui è stata redatta un'importante revisione, detta pure Nuovo C.d.S., a mezzo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è stato ultimamente rivisitato a mezzo della legge 25 novembre 2024, n. 177 che ha fondamentalmente innovato nella direzione dell'inasprimento di alcune sanzioni ed è entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Alcuni aspetti specifici saranno ulteriormente definiti da decreti ministeriali di attuazione.

Le innovazioni introdotte prevedono i seguenti punti:

· tolleranza zero per guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sospensioni più lunghe della patente, obbligo di installazione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e conseguente blocco del motore (alcolock) sui veicoli guidati da individui sottoposti a limitazioni dell'uso della patente per abuso di alcol alla guida (patenti codici 68 e 69);

· maggiori limitazioni per i neopatentati nei primi tre anni;

· sanzioni più onerose e sospensioni brevi della patente per l'uso del cellulare al volante;

· nuove regole per la contestazione delle violazioni del limite di velocità con dispositivi autovelox;

· maggiore tutela per i ciclisti e pene inasprite per l'abbandono di animali.

La sicurezza ex art. 36 CdS

Quel che qui preme evidenziare è invece, per lo specifico aspetto della Sicurezza, quanto già previsto all'art. 36 del C.d.S. che così dispone:

Art. 36

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico (detti anche P.U.T. n.d.r.).

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

In estrema sintesi, la redazione del P.U.T. deve essere finalizzata allo scopo di:

· conseguire l'aumento della sicurezza stradale;

· la diminuzione dell'incidentalità;

· il miglioramento della circolazione stradale.

Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale

Con la Ripubblicazione del testo della legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 32 sono dettate disposizioni in materia di Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Importanti i primi 3 articoli che dispongono:

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997- 2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. 2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

La direttiva 2008/96/CE e il decreto attuativo del 2011

Altro importante atto normativo è l'emanazione della direttiva 2008/96/CE, cui è stata data attuazione con D.Lgs. 35/2011 - Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali -, entrato in vigore il 23 aprile 2011, introduce una serie di procedure, in capo ad una pluralità di soggetti, finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Il decreto ha previsto una serie di decreti attuativi, da predisporre secondo una logica unitaria e coordinata, la cui responsabilità è posta in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella fase attuale alcuni decreti attuativi sono ancora in fase di emanazione, ma in virtù delle norme transitorie il decreto trova già piena attuazione.

Nel suddetto provvedimento vengono in considerazione i seguenti punti, che verranno esplicitati in successivi documenti di prossima pubblicazione, che hanno riguardo ai seguenti punti:

· Adozione "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali"

· Attività di formazione degli esperti della sicurezza stradale

· Attività di ispezione

· Attività di controllo

· Attività specifiche sull'incidentalità stradale

· Schede di ispezione

· Disciplinare tecnico

In buona sostanza, gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture stradali devono provvedere senza indugio all'elaborazione, approvazione e periodico aggiornamento dei piani di sicurezza viaria, utilizzando le risorse finanziarie vincolate e attenendosi alle metodologie fissate dal D.Lgs. 35/2011 e dai piani nazionali e regionali vigenti.


Cav. Claudio Capozza

Referente Nazionale Metrologia legale del

Comitato Tecnico Scientifico del

Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela


[1] Articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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